ALIMENTAZIONE: DAL 13 DICEMBRE OBBLIGO DI 'DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE' SU CONFEZIONE O ETICHETTA

News / Associazioni di mestiere - giovedì 10 nov 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Facendo riferimento alle precedenti comunicazioni già inviate alle aziende associate, ricordiamo che a partire dal 13 dicembre 2016 entra in vigore l’ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare (OSA), con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta degli alimenti preconfezionati.
 
Ricordiamo che per “alimenti preconfezionati (o preimballati)” si intendono tutti quei prodotti alimentari confezionati in assenza dell’acquirente ed avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo.
 
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.)
 
E’ importante sottolineare che secondo l’art. 8 del regolamento, nel caso che un operatore alimentare (OSA) venda il proprio prodotto preconfezionato non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc. che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo), ha la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie di “dichiarazione nutrizionale” nei documenti commerciali, a patto che accompagnino l’alimento, in modo da permettere agli altri operatori di predisporre correttamente le etichette.
 
Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull'imballaggio, in una tabella comprensibile, sono:
- valore energetico;
- grassi;
- grassi saturi;
- carboidrati;
- zuccheri;
- proteine e sale.
 
Le unità di misura da usare nella tabella nutrizionale sono per l’energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg). 
Tutte le informazioni dovranno essere riferite a 100 g o a 100 ml di prodotto.
E’ possibile anche esprimere le informazioni nutrizionali riferendosi alla quantità della porzione, purché ne sia riportata la quantità (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).
 
L’operatore alimentare (OSA) può inserire in etichetta alcune informazioni nutrizionali aggiuntive e quindi facoltative, ovvero:
- acidi grassi monoinsaturi;
- acidi grassi polinsaturi; 
- polioli;
- amido;
- fibre;
- sali minerali e vitamine (elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).
 
In questo caso le informazioni obbligatorie e facoltative devono figurare nello stesso campo visivo di quelle obbligatorie. 
 
 
Esenzioni dall’indicazione nutrizionale obbligatoria
 
 
Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:
 
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
20. Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.
 
 
Un caso particolare è quello per la vendita e somministrazione al dettaglio in azienda. In questo caso è previsto che siano esclusi gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in piccole quantità o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore. In merito a questo punto, la definizione è poco comprensibile in quanto non è chiaro cosa esattamente si intenda per “piccole quantità” (in termini di fatturato? quintali?) e “strutture locali di vendita al dettaglio”. Attendiamo chiarimenti dal MISE a seguito di un incontro previsto fra i rappresentanti del Ministero e le Associazioni di Categoria per discutere sulla circolare interpretativa riguardante la deroga dall’obbligo dell’etichetta per il punto 19 di cui sopra.
 
Deroghe
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
 
 
Per ulteriori eventuali chiarimenti è possibile contattare il Sig. Stefano Venturi - Tel. 0544.71945

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