DAL 13 DICEMBRE SCATTA L’OBBLIGO DI INSERIRE LA 'DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE' SULLA CONFEZIONE O IN ETICHETTA

News / Associazioni di mestiere - giovedì 01 dic 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


A partire dal 13 dicembre del 2016 entra in vigore l’ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare (OSA), con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta degli alimenti preconfezionati.
Si ricorda che per “alimenti preconfezionati (o preimballati)” si intendono tutti quei prodotti alimentari confezionati in assenza dell’acquirente ed avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo.
 
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.)
E’ importante sottolineare che secondo l’art. 8 del regolamento, nel caso che un operatore alimentare (OSA) venda il proprio prodotto preconfezionato non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc. che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo), ha la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie di “dichiarazione nutrizionale” nei documenti commerciali, a patto che accompagnino l’alimento, in modo da permettere agli altri operatori di predisporre correttamente le etichette.
 
Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull'imballaggio, in una tabella comprensibile, sono:
- valore energetico;
- grassi;
- grassi saturi;
- carboidrati;
- zuccheri;
- proteine e sale.
Le unità di misura da usare nella tabella nutrizionale sono per l’energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg). 
Tutte le informazioni dovranno essere riferite a 100 g o a 100 ml di prodotto.
 
E’ possibile anche esprimere le informazioni nutrizionali riferendosi alla quantità della porzione, purché ne sia riportata la quantità (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).
 
L’operatore alimentare (OSA) può inserire in etichetta alcune informazioni nutrizionali aggiuntive e quindi facoltative, ovvero:
- acidi grassi monoinsaturi;
- acidi grassi polinsaturi; 
- polioli;
- amido;
- fibre;
- sali minerali e vitamine (elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).
In questo caso le informazioni obbligatorie e facoltative devono figurare nello stesso campo visivo di quelle obbligatorie. 
 
DEROGHE
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
 
Esenzioni dall’indicazione nutrizionale obbligatoria
Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
20. Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.
 
La recente nota ministeriale a firma del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della salute ha chiarito le disposizioni del regolamento (UE) n.1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.
In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”.
La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a:
- Alimenti artigianali. La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone “Food, including handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambiala sostanza.
- Fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” Che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
- Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.
- Livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”. Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
- Vendita al dettaglio. La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
 
Confartigianato della Provincia di Ravenna sta valutando e visionando alcuni prodotti (software) specifici per la realizzazione delle etichette nutrizionali da consigliare alle imprese associate.
 
Al fine di meglio comprendere il vostro gradimento verso tali prodotti si chiede di manifestare il vostro interesse nei confronti di un eventuale incontro di presentazione da realizzare presso una delle sedi territoriali di Confartigianato (manifestare l’interesse scrivendo a stefano.venturi@confartigianato.ra.it).
 

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