FIRMATO ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PMI

News / Credito e incentivi - venerdì 04 mar 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nei giorni scorsi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato firmato il nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese.
Si tratta di un accordo che ha l'obietivo di sostenere le aziende con prospettive di crescita, che hanno superato la fase più acuta della crisi e sono in grado di sfruttare la ripresa per riprendere il percorso di sviluppo.
Parallelamente, sono previste misure per quelle imprese che sono ancora alle prese con problemi di liquidità.

 

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare dell’Accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese in bonis).

Interventi finanziariSono previsti interventi finalizzati a:
- favorire il riequilibrio della struttura finanziaria;
- promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.

 

La prima tipologia di interventi consiste nella proroga dei termini dell’Avviso Comune o nell’allungamento della durata dei finanziamenti.
La proroga è prevista fino al 31 luglio 2011, per venire incontro a quelle imprese che, a causa della ripresa debole dell’economia, sono ancora alle prese con problemi di liquidità. Rimangono invariati tutti gli altri contenuti dell’Avviso Comune. Potranno essere ammessi alla sospensione soltanto i finanziamenti che non hanno fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune.

Per quanto riguarda l'allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine, l'Accordo, prevede la possibilità, per le imprese che hanno già usufruito dalla moratoria e che sono in regola con i pagamenti, di prolungare la durata del proprio piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100 per cento della durata residua e comunque non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 per quelli ipotecari.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2011.


Le banche non potranno addebitare alle imprese beneficiarie spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione, in relazione ai quali le stesse si impegnano a fornire adeguata documentazione.
L’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione previsto dall’Avviso Comune, e non oltre 6 mesi dallo stesso. Tuttavia, per quei finanziamenti il cui periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l’operazione di allungamento potrà essere richiesta entro il 30 aprile 2011.

Nel caso in cui il finanziamento originario sia assistito da garanzie, è necessario che queste siano estese al nuovo periodo di ammortamento per dare vita all’operazione.

Invece, nel caso di acquisizione di nuove garanzie, pubbliche o private (comprese le garanzie dei Confidi), dotate dei requisiti di idoneità previsti da Banca d’Italia, anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, la banca non potrà rifiutarsi di realizzare l’operazione nei confronti di imprese in bonis che non presentano ritardi di pagamento se non  motivando adeguatamente il diniego.

I finanziamenti con agevolazione pubblica che abbiano beneficiato dell’Avviso Comune possono beneficiare dell’allungamento se l’Ente che eroga l’agevolazione ne conferma l’ammissibilità.

Copertura del rischio di tasso
Le imprese che intendono beneficiare della rimodulazione del proprio debito, hanno la possibilità di usufruire di due strumenti di gestione del rischio di tasso di interesse.


Il primo consente di convertire il tasso di interesse dal variabile al fisso al fine di consentire all’impresa di proteggersi dal rischio di sostenere oneri via via crescenti in uno scenario di rialzo dei tassi di mercato. Va tuttavia sottolineato che l’efficacia economica di questa tipologia di strumenti finanziari dipende dalle variazioni future dei tassi di mercato rispetto alle stime iniziali, pertanto potranno essere valutati solo al termine della stessa, una volta conosciuti i valori effettivi dei tassi di mercato.

Da un punto di vista tecnico, qualora il tasso variabile superi il tasso fisso, la differenza verrà corrisposta dalla banca all’impresa. Al contrario, se il tasso fisso è maggiore del variabile, sarà corrisposto dall’impresa alla banca.

 

Il secondo strumento consente di fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Anche in questo caso, il meccanismo predisposto dalle banche non consente di predeterminare i risultati dell’operazione.

Tale strumento si configura come una assicurazione dal rischio di rialzo dei tassi e, pertanto, prevede il pagamento di un premio (in un'unica soluzione o periodicamente), la cui entità è fissata a priori al momento della stipula del contratto.

L’impresa continuerà a pagare regolarmente il tasso variabile del proprio finanziamento e, solo nel caso in cui i tassi di mercato aumentino oltre il tetto prestabilito, la banca verserà all’impresa la differenza tra le quote di interessi calcolate con il tasso di mercato e con il tasso massimo.

Finanziamento connesso ad aumenti di capitale:
tale misura mira a concedere finanziamenti a quelle imprese che, costituite in forma di società di capitali, diano vita a processi di rafforzamento patrimoniale. L’ammontare del finanziamento è proporzionale all’aumento di capitale versato dai soci.

In merito alle commissioni di garanzia dei Confidi, che non sono state trattate nell’ambito dell’Accordo, Vi informiamo che nella giornata odierna abbiamo definito una posizione comune in ambito Assoconfidi. A tale riguardo Vi raccomandiamo la massima attenzione a non far gravare sulle imprese eccessivi costi per le commissioni di garanzia, applicando il solo costo della commissione annua di garanzia per il periodo di allungamento dell’operazione, possibilmente senza applicare commissioni di istruttoria.

Ulteriori informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti rivolgendosi agli Uffici del Settore Credito e Incentivi di Confartigianato


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