ANATOCISMO BANCARIO: DAL 1° OTTOBRE GLI INTERESSI UNA VOLTA ALL'ANNO

News / Credito e incentivi - lunedì 03 ott 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore la norma contenuta nel Decreto n. 343 del 3 agosto 2016, che rende attuativo l’art.120 del testo Unico bancario, in materia di anatocismo bancario.

Il citato articolo, contiene un principio, in materia di anatocismo bancario, in base al quale, “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, gli interessi debitori maturati, non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”:

Il principio, sancisce quindi il divieto di anatocismo.

Di conseguenza gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità che comunque non può essere inferiore ad un anno.

Gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine del rapporto se di durata infra annuale).

Con particolare riferimento alle aperture di credito in c/c e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati, gli interessi devono essere conteggiati separatamente dal capitale e questo per impedire che avvenga la “capitalizzazione” degli interessi e per far sì che quindi, scaduto l’anno, gli interessi dovuti siano calcolati solo sul capitale e non anche sugli interessi prodotti l’anno precedente.

Gli interessi maturati in un dato anno e conteggiati separatamente, diventano esigibili dal 1 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono maturati. Ai clienti devono comunque essere assicurati 30 giorni di tempo dal ricevimento delle comunicazioni da parte delle banche, prima che gli interessi divengano esigibili.

Una volta che gli interessi diventano esigibili, gli scenari possibili sono:

1) Il cliente paga e gli interessi corrispettivi continuano ad essere calcolati sul solo capitale;

2)Il cliente ne autorizza l’addebito in conto e di conseguenza gli interessi andranno ad aumentare il capitale producendo di nuovo una sorta di “anatocismo autorizzato” perché gli interessi così calcolati si sommeranno al capitale diventando essi stessi imponibile su cui saranno calcolati gli interessi l’anno successivo;

3) Il cliente non autorizza e non paga creando i presupposti per un adempimento contrattuale.

Il mancato addebito in c/c, avrà un effetto anche ai fini della segnalazione a centrale rischi. In effetti le banche potranno segnalare solo dopo che sia trascorso, inutilmente, il termine per il pagamento (dal 1 marzo o comunque decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione).


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