CHIARIMENTI COMUNICAZIONI BLACK LIST E DICHIARAZIONI DI INTENTO: CIRCOLARE N.31/E

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 05 gen 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare n.31/E del 30 dicembre us, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle comunicazioni Black List e dichiarazioni di intento.

Di seguito le principali novità:

 

Comunicazione Paesi black list

La circolare illustra le nuove modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Due le novità rilevanti:

1.   periodicità annuale in luogo di quella mensile o trimestrale;

2.   soglia minima da comunicare elevata da 500 a 10 mila euro.

 

Sul primo aspetto la circolare conferma che la nuova cadenza annuale vale già per il 2014, senza precisare quale sarà il nuovo termine di trasmissione telematica. È dunque ipotizzabile che i contribuenti dovranno trasmettere nel termine che sarà fissato tutte le operazioni del 2014 (anche se già in parte comunicate nelle vecchie dichiarazioni mensili o trimestrali) rispettando la nuova soglia di importo prevista dal provvedimento, salva la disciplina transitoria introdotta dal provvedimento del 19 dicembre 2014.

In merito alla nuova soglia, la circolare chiarisce che l’importo di 10mila euro va riferito non a ogni operazione, e neppure al volume di scambi effettuato con ogni controparte, ma al «complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti degli operatori aventi sede o domicilio in paesi cosiddetti black list». In pratica, ciò che conta è il totale annuo delle operazioni attive e passive soggette a comunicazione: se supera 10mila euro, tutte le cessioni e le prestazioni vanno comunicate, ancorché singolarmente sotto la vecchia soglia di 500 euro e pur se, per ogni singolo fornitore o cliente, non si supera il nuovo tetto di 10mila euro.

Per il 2014, la circolare conferma la possibilità di concludere l’adempimento secondo le vecchie regole, cioè comunicando le operazioni di novembre, dicembre e del quarto trimestre nei termini ordinari (fine dicembre per novembre e fine gennaio per dicembre) e rispettando la vecchia soglia di 500 euro per singola operazione .

 

Dichiarazioni di intento

La circolare ricorda che le nuove modalità di invio delle dichiarazioni di intento, secondo cui è l’esportatore che deve trasmetterle in via telematica, valgono dal 1° gennaio 2015. Per le operazioni effettuate fino all’11 febbraio 2015 si possono seguire le vecchie disposizioni. Quindi, sono valide le dichiarazioni inviate su supporto cartaceo fino a tale data. In questi casi il fornitore non dovrà verificare l’avvenuto invio da parte del cliente, mentre non viene chiarito se il fornitore dovrà effettuare lui stesso la vecchia comunicazione alle Entrate (il richiamo generalizzato alle regole precedenti farebbe propendere per una risposta affermativa). Se la dichiarazione ha effetto oltre l’11 febbraio 2015, dovrà entro tale data essere convalidata secondo la nuova procedura. 


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