DAL 7 GENNAIO TORNANO I 'GIOVEDI' VIETATI AL TRAFFICO

News / Varie - lunedì 04 gen 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Ravenna: da giovedì 7 gennaio a giovedì 25 marzo, tutti i giovedì dalle 8.30 alle 18.30 nell’area urbana delimitata dalla circonvallazione esterna (stesso perimetro dell’anno scorso) è previsto il blocco del traffico. Il provvedimento fa parte dell’accordo regionale sulla qualità dell’aria. Si AGGIUNGE alle altre limitazioni già in vigore dal 3 novembre scorso e che termineranno il prossimo 31 marzo.
Si tratta del divieto di transito, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, sempre nel centro urbano delimitato dalla circonvallazione esterna, per i veicoli a benzina pre euro e diesel pre euro 2. Non possono inoltre circolare motocicli e ciclomotori a due tempi pre euro (anche se con bollino blu). Da giovedì 7 gennaio tale divieto sarà esteso anche ai veicoli diesel pre euro 3, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato.

Da tutte le limitazioni sono esclusi i veicoli elettrici e ibridi, benzina e diesel euro 4 ed euro 5, a gas metano o gpl, con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti, e con due persone se omologati a 2, condivisi, diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione, diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (Fap) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno euro 4.

L'Amministrazione Comunale informa, tra l'altro, che in occasione delle misure antismog, sempre dal 7 gennaio 2010, ed ogni giovedì fino al 25 marzo, dalle 8,30 alle 18,30, come gli anni scorsi gli autobus urbani e extraurbani saranno gratuiti.

STAGIONE 2009/2010,
TUTTE LE LIMITAZIONI DEL TRAFFICO, A RAVENNA
Riepiloghiamo i provvedimenti di limitazione alla circolazione e le deroghe previste dall'Ordinanza n. 1820:

Con Ordinanza n. 1820 del 22/10/2009 il Sindaco di Ravenna ha disposto la limitazione della circolazione ai veicoli a motore dal 03 novembre 2009 fino al 31 marzo 2010 compreso, sulla porzione del centro abitato di "Ravenna" compresa all’interno della circonvallazione esterna, inclusa la ZTL, come di seguito indicato (scarica la piantina).
Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti ed escluse dagli stessi:
Via Faentina (tratto Via G. Fuschini – Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Rotonda Andorra, Viale G. Saragat, Rotonda Portogallo, Rotonda Olanda, Via Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda – Piazza della Resistenza), Piazza della Resistenza, Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato (tratto Circonvallazione al Molino – Via Belfiore), Piazza N. Vacchi, Via A. Missiroli, Viale S. Pertini, Rotonda Lussemburgo, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica – Via A.Missiroli), Via Cassino (tratto Viale V. Randi – Via Sighinolfi), Via Sighinolfi, Via M. Pascoli, Viale E.Berlinguer, Rotonda Irlanda, Viale A. Gramsci (compresa la rotonda situata all’intersezione con Via Bassano del Grappa e Via Tanaro), Viale Po, Rotonda Grecia, Via Romea (tratto Rotonda Grecia – Rotonda Gran Bretagna), Viale Europa, Via Don C. Sala (nel tratto compreso fra Viale Europa e Via Foglia), Rotonda Germania, Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - SS. 67 Tosco–Romagnola), Rotonda Finlandia, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André – Rotonda Danimarca), Rotonda Danimarca, Via A. Monti, Via d’Alaggio, Rotonda Belgio, Via delle Industrie (tratto Via Romea Nord - Rotonda Belgio), Via Romea Nord, Rotonda Montecatini, Viale E. Mattei, Rotonda Svezia, Via Fosso Dimiglio, Via S.
Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via Fosso Dimiglio), Via Naviglio, Via Rotta (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via Naviglio), Via Canalazzo (Linea ferroviaria Ravenna-Bologna - Via Naviglio), Nuova Rotonda all’intersezione fra Via Naviglio, Via S. Cavina e Via G.Fuschini) e Via G. Fuschini.

Le limitazioni della circolazione si articolano in tre diverse tipologie e più precisamente:

TIPOLOGIA “A” (dal 03 novembre 2009 al 06 gennaio 2010 compreso):
tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì feriali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di transito ai seguenti veicoli a motore:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Pre Euro, cioè non omologati secondo la direttiva 89/458/CEE o successive, anche se provvisti di "bollino blu",
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Pre Euro 2, cioè non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE St II e 94/12 CEE o successive, anche se provvisti di "bollino blu",
- ciclomotori e motocicli a due tempi Pre Euro, cioè non rispondenti alla direttiva 97/24/CE e successive:

TIPOLOGIA “B” (dal 07 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 compreso):
tutti i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì feriali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di transito ai seguenti veicoli a motore:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Pre Euro, cioè non omologati secondo la direttiva 89/458/CEE o successive, anche se provvisti di "bollino blu",
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Pre Euro 3, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, cioè non omologati secondo la direttiva 98/69 CE o successive, anche se provvisti di "bollino blu",
- ciclomotori e motocicli a due tempi Pre Euro, cioè non rispondenti alla direttiva 97/24/CE e successive:

TIPOLOGIA “C” (dal 07 gennaio 2010 al 25 marzo 2010 compreso):
tutti i giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di transito ai seguenti veicoli a motore:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologate secondo la direttiva 98/69 CE-B (Euro 4) o successive, anche se provviste di "bollino blu";
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), eccetto quelli omologati secondo la direttiva 98/69 CE B (Euro 4) o successive e con le eccezioni sotto elencate;
- ciclomotori e motoveicoli Pre Euro 2, cioè non conformi alle direttive 97/24/CE cap. 5 fase II, 2002/51/CE fase A e successive;


Tutti i provvedimenti di limitazione della circolazione di cui alla presente ordinanza non si applicano ai seguenti autoveicoli:
- elettrici e ibridi, benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5, a gas metano o GPL, con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, condivisi (car sharing), per trasporti specifici e per uso speciale di cui “all’allegato 6” dell’Accordo di Programma, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada;
- diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche.

I provvedimenti non si applicano, inoltre, ai motocicli omologati Euro 2-Euro 3, ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n.39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche.

 

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni, purché provvisti di bollino blu, i seguenti veicoli:

1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;

2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, compresi i servizi pubblici essenziali;

3) veicoli di sicurezza pubblica;

4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità; inoltre veicoli di lavoratori residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente alla fascia pomeridiana di restrizione al traffico (che si intende avere inizio alle ore 14,30) e ai percorsi casa lavoro e solo nei casi in cui non esistano alternative di trasporto. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro, attestante la residenza dell’interessato, il luogo e l’orario di lavoro;

5) carri funebri e veicoli al seguito, cortei matrimoniali e veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

6) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, portavalori, veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni, veicoli delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana e, limitatamente alle giornate del giovedì, veicoli di Assessori e Consiglieri comunali e provinciali che potranno circolare per partecipare alle sedute dell’organo cui appartengono, delle sue articolazioni o di commissioni previste per legge, purché muniti di formale atto di convocazione;

7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di regolamentare contrassegno;

9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché veicoli utilizzati per recarsi presso strutture ambulatoriali per visite urgenti o non programmabili ed al Centro Unificato di Prenotazione (C.U.P.) per prenotazioni medico-sanitarie, facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dagli agenti addetti al controllo vistata dalla struttura ambulatoriale, ovvero copia della prescrizione o prenotazione medico-sanitaria;

10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli dei medici di base limitatamente al percorso più breve casa/ambulatorio e alle giornate del giovedì;

11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l’effettiva urgenza;

13) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa; veicoli a motore di proprietà o in possesso esclusivo di imprese collocate nell’area oggetto delle limitazioni, per i soli percorsi di trasferimento dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti;

14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate, compresi veicoli adibiti al commercio ambulante muniti di licenza od autorizzazione rilasciata dal Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi o certificazione equivalente e veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale per motivazioni eccezionali;

15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo,

16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari e dipendenti di imprese di pulizie e assimilati che svolgono il servizio con mezzo proprio, muniti di certificazione del datore di lavoro indicante inoltre gli orari e i luoghi in cui si svolgono i servizi;

17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; veicoli dei giornalisti iscritti all’ordine purché muniti del tesserino;

18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;

19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo), veicoli muniti della “targa di prova” delle officine meccaniche ed assimilati, ricadenti all’interno della zona di restrizione al traffico, limitatamente alle operazioni di collaudo dei veicoli in riparazione e/o a servizi di emergenza, nonché veicoli diretti e/o provenienti dalle officine meccaniche ed assimilati, limitatamente alle operazioni di
collaudo e/o bollino blu dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dagli agenti addetti al controllo vistata dall’officina, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo

20) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate e veicoli con targa straniera, anche se non in possesso di bollino blu;

21) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati con Servizio Aziendale con mezzi propri, come attestato tramite autocertificazione dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;

22) veicoli alimentati a biodiesel come attestato tramite autocertificazione;

23) veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l’orario di entrata/uscita rilasciato dalla Direzione dell’Istituto, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario indicato sull’attestazione; inoltre veicoli di personale scolastico che svolge attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti competenti;

24) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi siti nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dagli agenti addetti al controllo vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune di Ravenna; inoltre un veicolo per ciascun esercizio alberghiero, la cui targa dovrà essere trasmessa al Corpo di Polizia Municipale;

25) veicoli appartenenti a persone che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5 del “Regolamento di Assistenza Economica Sociale” del Consorzio per i Servizi Sociali approvato con deliberazione P.G. 5/4882 del 30 luglio 2004 , il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 7.500 €., non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni di cui alla presente ordinanza, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, purché provvisti di bollino blu e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza gli autoveicoli non conformi alla Direttiva 91/441 e successive dotati di “Ricevuta di prenotazione e/o lista d’attesa” rilasciata dalle officine che hanno aderito all’iniziativa del Comune di Ravenna relativa agli incentivi per l’installazione di impianto a metano o GPL, sono da considerarsi equivalenti agli autoveicoli conformi alla suddetta Direttiva;
Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
Il Servizio Manutenzione Strade e Viabilità disporrà in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.


AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f. telai con selle per il trasporto di coils;
g. betoniere;
h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
l. furgoni blindati per il trasporto valori;
m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a. trattrici stradali;
b. autospazzatrici;
c. autospazzaneve;
d. autopompe;
e. autoinnaffiatrici;
f. autoveicoli attrezzi;
g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h. autoveicoli gru;
i. autoveicoli per il soccorso stradale;
j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k. autosgranatrici;
l. autotrebbiatrici;
m. autoambulanze;
n. auto funebri;
o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p. autoveicoli per disinfezioni;
q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u. autocappella;
v. auto attrezzate per irrorare i campi;
w. autosaldatrici;
x. auto con installazioni telegrafiche;
y. autoscavatrici;
z. autoperforatrici;
aa. autosega;
bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc. autopompe per calcestruzzo;
dd. autoveicoli per uso abitazione;
ee. autoveicoli per uso ufficio;
ff. autoveicoli per uso officina;
gg. autoveicoli per uso negozio;
hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.


 


‹ Torna all'elenco