DAL 25 SETTEMBRE NUOVA AREA PEDONALE A FAENZA

News / Ufficio sindacale - mercoledì 22 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sabato 25 settembre, sarà operativa la nuova ordinanza che istituisce l’area pedonale in centro storico a Faenza.
La nuova zona blu, dove sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi della Polizia, quelli di soccorso e di Hera per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, comprende tutta piazza del Popolo, tutta piazza della Libertà, il primo tratto di corso Saffi, fino a via Marescalchi, e il tratto di corso Mazzini compreso fra piazza del Popolo e via Pistocchi.
Il provvedimento, di cui può essere ritirata copia insieme alla relativa planimetria presso gli uffici della Confartigianato di Faenza, regola tutte le tipologie di accesso sia all’area pedonale che alla Z.T.L.
Di seguito le parti significative dell’ordinanza.

ORDINA
Con decorrenza dalle ore 9,30 del 25 settembre 2010 siano adottate le seguenti modifiche in materia di circolazione stradale:

1) ISTITUZIONE DELL’AREA PEDONALE quale zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e i velocipedi nelle strade e piazze di seguito elencate:
Piazza del Popolo: su tutta l’area.
Piazza della Libertà: su tutta l’area.
Corso Saffi: da piazza della Libertà a Via Marescalchi.
Corso Mazzini: da piazza del Popolo fini a Via Pistocchi.
In tale nuova area, individuata nello schema grafico allegato sub “A” della delibera di Giunta Comunale di cui in premessa, è revocato il provvedimento di istituzione della zona a traffico limitato e del divieto di sosta dalle 0 alle 24, eccetto carico e scarico dalle 6,00 alle 10,00.

1.1) PERIODO
- Per tutti i giorni dell’anno solare e per l’intero arco delle 24 ore giornaliere

1.2) TIPO DI LIMITAZIONI

- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA A QUALSIASI TIPO DI VEICOLO CON LE DEROGHE GENERALI E SPECIFICHE SOTTO INDICATE.
1.3) DEROGHE
Le deroghe al divieto di circolazione sono riferite esclusivamente alle sotto indicate categorie di veicoli e sono subordinate alla esibizione del permesso rilasciato dagli uffici competenti, ove previsto. La mancata esibizione od ostensione del permesso comporta l’applicazione delle stesse sanzioni previste per i veicoli non autorizzati.
- Veicoli a braccia
Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l’accesso è consentito impegnando i percorsi espressamente riservati alla circolazione dei pedoni, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.
- Velocipedi
Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l’accesso è consentito impegnando i percorsi espressamente riservati alla circolazione dei pedoni conducendo il veicolo a mano e adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all’uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere.
- Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 c.d.s.)
Accesso consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti, oltre che per fini di sicurezza urbana, ordine pubblico e controllo stradale.
- Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade
Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da effettuarsi all’interno della nuova area pedonale. E’ vietato l’utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia.
- Residenti e domiciliati nelle vie, piazze e tratti di strada compresi nell’area pedonale
Accesso consentito limitatamente nell'orario 6,00 - 14,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con sosta non superiore a 30 minuti per permettere le operazioni di carico e scarico merci e la discesa o salita di passeggeri. Agli stessi viene rilasciato un permesso siglato ”RP” di colore bianco, che consente loro anche la sosta e il transito in Zona a Traffico Limitato con validità triennale – costo del rilascio € 24,00;
- Veicoli adibiti a trasporto merci
Accesso consentito limitatamente nell'orario 6,00 - 14,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Agli stessi è consentita una sosta non superiore a 30 minuti per permettere le sole operazioni di carico e scarico merci e per le attività correlate previo ottenimento del permesso di transito e sosta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale da esporre ovvero esibire a richiesta degli organi preposti. Agli stessi viene rilasciato un permesso siglato ”AP” di colore grigio, che consente loro anche il transito, ma non la sosta, in Zona a Traffico Limitato con validità annuale – costo del rilascio € 10,00;
- Veicoli degli esercenti l’attività di commercio ambulante in occasione dei mercati cittadini
Accesso consentito limitatamente alle giornate di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per lo svolgimento dei mercati ordinari e nelle giornate previste per l’esecuzione dei mercati straordinari secondo le disposizioni impartite dai provvedimenti assunti nelle singole occasioni. E’ vietato ai mezzi degli esercenti il commercio ambulante il transito nell’area oggetto del presente provvedimento per fini diversi dall’accesso alla postazione assegnata.
- Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità
Accesso consentito limitatamente nell'orario 6,00 - 14,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Agli stessi è consentita una sosta non superiore a 30 minuti per permettere le sole operazioni di carico e scarico merci e per le attività correlate previo ottenimento del permesso di transito rilasciato da parte dell’Ufficio Amministrativo del Comando di Polizia Municipale per l’accesso temporaneo all’area pedonale. L’Ufficio competente potrà rilasciare permessi in deroga ai limiti di orario predetti per particolari esigenze e a fronte di comprovate motivazioni, con le stesse modalità e nei casi previsti dalla normativa ZTL (ordinanza 5127/2007 e succ. mod. e int.).
I permessi temporanei autorizzano la sosta, nel rispetto della eventuale segnaletica presente sul posto, per la durata indicata, anche in deroga alle limitazioni di tempo di cui alla presente ordinanza.
- Autorizzati per occupazioni di suolo pubblico
Ai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, temporanea o ricorrente, è consentito l’accesso temporaneo alla ZTL ed all’area pedonale, con veicoli di servizio, per il tempo strettamente necessario all’allestimento ed al successivo disallestimento di quanto eventualmente autorizzato. Non è consentita la sosta all’interno dell’area pedonale oltre il periodo strettamente necessario alle operazioni predette. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico costituisce permesso per l’accesso temporaneo, alle condizioni di cui sopra.
 


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