ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2013

News / Patronato INAPA - lunedì 29 apr 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00.
Nello specifico, la previsione normativa contenuta dell'articolo 24, comma 22, del Decreto Legge n. 2(c.d. “salva Italia”), ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Pertanto, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2013, sono pari alla misura del 21,75%.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti le attività commerciali, alla aliquota citata deve essere sommato lo 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Detto contributo è stato prorogato al 31/12/2014.
Per lo stesso anno, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
 E’inoltre, dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 21,75%
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 18,75%
Commercianti:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 21,84%
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 18,84%

La riduzione contributiva al 18,75% (artigiani) e al 18,84% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 3.347,59 (3.340,15 IVS +7,44 maternità)
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità)
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 278,97 (278,35 IVS + 0,62 maternità)
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 240,57 (239,95 IVS + 0,62 maternità)
Commercianti
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: 280,12 (279,50 IVS + 0,62 maternità)
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 241,72 (241,72 IVS + 0,62 maternità)
Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

 

 

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
Il contributo per l’anno 201 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 15.357,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.45.530,00.
Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive,pertanto, risultano determinate come segue:

-Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni con scaglione di reddito fino 45.530,00 euro: Artigiani 21,75%, Commercianti 21,84%
-Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni con scaglione di reddito da 45.530,01 euro: Artigiani 22,75%, Commercianti 22,84%
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni con scaglione di reddito fino 45.530,00 euro: Artigiani 18,75%, Commercianti 18,84%
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni con scaglione di reddito da 45.530,01 euro: Artigiani 19,75%, Commercianti 19,84%.

 


Massimale imponibile di reddito annuo
Per l’anno 2013 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00
I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 201, ad € 99.034,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 


Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2013, ai redditi 2013, da denunciare al fisco nel 2014).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 


Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 


Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2013 e 16 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.


Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato INAPA, presso le Sedi del Sistema Confartigianato


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