IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’: LA NORMATIVA

News / Affari generali e inizio attività - mercoledì 21 giu 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa


Riteniamo opportuno ricordare e riproporre all’attenzione degli operatori associati, cosa che facciamo periodicamente, le norme generali che regolano l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) al fine di permettere alle imprese il rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla legge.
 
Le norme di seguito richiamate si riferiscono alla legislazione nazionale in vigore: la materia interessa e riguarda tutti i Comuni, anche quelli della provincia di Ravenna, i quali ne prevedono l’applicazione attraverso specifici regolamenti locali. In questo periodo ci è stato segnalato che in alcuni territori (fra cui Ravenna), saranno avviati dei puntuali controlli sul rispetto delle normative e dei regolamenti locali.
 
Sono considerate pubblicità, e pertanto soggetto alla relativa imposta, tutte le forme di pubblicizzazione di negozi, esercizi pubblici, locali ecc. che vengono realizzate in forma fissa, in particolare,per esempio: targhe, scritte, tende reclamizzanti, cartelli anche all’interno dei locali aperti al pubblico. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il minimo tassabile è un metro quadrato e le frazioni di esso vengono arrotondate al mezzo metro quadrato successivo.
 
E’ prevista la pubblicità di carattere temporaneo che può avere una durata massima di tre mesi (es.: locandine, striscioni, ecc.). Sono altresì da assoggettare ad imposta: le proiezioni luminose, gli striscioni, gli aeromobili e la pubblicità sonora.
 
L’imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta: per le insegne e la pubblicità di dimensione inferiore a 300 cm quadrati (che equivale a circa mezzo foglio di carta formato A4), per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
 
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Per superfici complessive inferiori l’imposta non è dovuta.
 
Come si effettua il pagamento: è necessario presentare al Concessionario o all’ufficio Tributi del comune la denuncia su apposito modulo prestampato, in forma anticipata o concomitante con l’inizio della relativa esposizione. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale o direttamente al Concessionario del Comune. Il pagamento annuale deve essere effettuato entro il mese di gennaio salvo diverse determinazioni assunte dalle singole amministrazioni comunali.
 
Le denuncie di cessazione vanno presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
 
Tariffe: le tariffe variano sulla base delle caratteristiche della forma pubblicitaria.
 
Esenzioni: ad eccezione delle insegne, sono esenti dall’imposta: la pubblicità del prodotto venduto realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi quanto si riferisce all’attività negli stessi esercitata e non superi, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 
Gli avvisi al pubblico relativi all’attività svolta, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; gli avvisi riguardanti le locazioni o la compravendita degli immobili affissi sugli stessi, di superficie non superiore al quarto di metro quadrato; le insegne e le targhe o simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne o targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge.
 
Per informazioni ed approfondimenti, gli imprenditori associati possono rivolgersi  agli addetti del Settore Affari Generali di Confartigianato.
 
 
CARTELLI NELLE AREE ESPOSITIVE E VETRINE
Ricordiamo agli Associati che una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha ribadito, confermando l’orientamento della Cassazione con l’ordinanza n. 21966/2014, che i cartelli esposti nelle aree espositive/vetrine dei negozi rappresentano «mezzi pubblicitari» a tutti gli effetti e che l’unico criterio rilevante ai fini del tributo è la loro dimensione. 
Per ottenere l’esonero dal pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità la superficie occupata dai cartelli non dovrà essere superiore a mezzo metro quadrato.

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