DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2011

News / Affari generali e inizio attività - martedì 14 giu 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio.

Le imprese che al primo gennaio 2011 erano già iscritte nella sezione speciale (*) del Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A., versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:

Tipologia impresa

Importo per la sede legale in Euro

Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo

30,00

Imprese individuali

88,00

Società semplici agricole

100,00

Società semplici non agricole

200,00

Società tra Avvocati ( decreto LGS.96/2001)

200,00

 

- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozio, deposito, magazzino,

ufficio…) il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a € 17,60

 

IMPRESE INDIVIDUALI - SEZIONE ORDINARIA

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese  versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale.

 

Tutte le altre imprese che al primo gennaio 2011 erano già iscritte nella sezione ordinaria  del Registro delle Imprese,  (Società in nome collettivo,  Società in accomandita semplice, Società di capitali, Società cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000, GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico)  versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando - al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2010 - le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

Scaglioni di fatturato da Euro

Scaglioni di fatturato a Euro

Misura fissa e aliquote

0

100.000,00

euro 200,00

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% fino ad un massimo di euro 40.000,00

 

 

MAGGIORAZIONI

Per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio di Ravenna

ha deliberato l’applicazione di una maggiorazione pari al 7% del diritto dovuto ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge N. 580/1993. Le imprese quindi, che esercitano attività anche tramite unità locali nella provincia di Ravenna, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale, moltiplicato per il numero delle unità locali; a questo importo complessivo aggiungere la maggiorazione prevista dalla Camera di Ravenna (7%). L'importo finale ottenuto con 5 decimali dovrà essere arrotondato prima al centesimo e poi all’unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto)

 

Posticipati i termini di pagamento per le persone fisiche e per i soggetti che applicano gli studi di settore.


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, con il quale sono stati fissati i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte da parte dei contribuenti per l'anno 2011.
Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonchè al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, che alle società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati sopra.

 

Ulteriori informazioni ed approfondimenti presso gli uffici del Settore Affari Generali di Confartigianato


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