ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 05 mag 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Abbiamo riunito in una unica comunicazione alcune delle novità più recenti in tema di lavoro. Per ulteriori informazioni e per i necessari approfondimenti, invitiamo naturalmente le imprese associate a rivolgersi ai nostri Uffici del settore Paghe e Consulenza del Lavoro.

COLLEGATO LAVORO:
APPROVATE LE MODIFICHE ALLA CAMERA, ORA SI PASSA AL SENATO
Il 29/04/2010 la Camera dei deputati ha approvato il testo modificato del Collegato lavoro alla Finanziaria (C1441-quater-E) dopo che il 31 marzo u.s. il Presidente della Repubblica non aveva firmato il provvedimento e lo aveva rinviato alle Camere per un’ulteriore discussione.
Il testo adesso passa al Senato che ha preannunciato ulteriori modifiche .
In attesa di approvazione sono sospesi i provvedimenti anticipati nelle precedenti informative.

AMMORTIZZATORI SOCIALI:
ISTRUZIONI PER UTILIZZARE I LAVORATORI SOSPESI IN PROGETTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
L’INAIL, con la circolare 30/04/2010 n.18, facendo seguito al decreto interministeriale (Lavoro - Finanze) del 18/12/2009, ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale compreso lo svolgimento di un’attività produttiva di beni e servizi connessa all’apprendimento ex lege 102/2009.
I soggetti interessati sono i lavoratori sospesi in CIGO o in CIGS; sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ; sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.185/2008 (L. 2/2009).
Per poter inserire i predetti lavoratori nei progetti formativi i datori di lavoro devono sottoscrivere un apposito accordo presso le DPL o le DRL.
Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo in sede istituzionale deve essere inviata un’informativa in merito alla realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
Per eventuali informazioni potete contattare la sede di FORMART al n.tl. 0544 479811

SGRAVI CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO:
ULTERIORI RISORSE PER L’ANNO 2008
L’INPS, con il messaggio 22/04/2010 n.11052, ha reso note le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello dopo che è stato accertato che si sono avute risorse residue ancora assegnabili per il 2008.
Il beneficio viene riconosciuto facendo scorrere la graduatoria delle domande relative alla contrattazione aziendale fino a concorrenza delle risorse ancora disponibili.
In ogni caso si ricorda che all’atto del conguaglio dello sgravio, che deve avvenire entro il 16/07/2010, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di benefici di sua competenza.
I nostri uffici procederanno alle verifiche del caso per il recupero di eventuali benefici

TASSO MEDIO PER PREVENZIONE: INCENTIVI PER LE IMPRESE VIRTUOSE
L’Inail, con la delibera n. 79 del 21 aprile 2010, ha previsto, trascorsi due anni dalla data di inizio dell’attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, la possibilità di applicare al datore di lavoro in regola con le disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa.
Per ottenere la riduzione, il datore deve presentare specifica istanza (entro il 28.2 ovvero 29.2, in caso di anno bisestile, dell’anno per il quale è richiesta la riduzione), fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Istituto. Il provvedimento è adottato in seguito all’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
Per coloro che detengono il servizio di “Sicurezza nei luoghi di lavoro” presso la CONFARTIGIANATO, la pratica sarà svolta direttamente dai nostri uffici. Per i rimanenti si prega di prendere contatto con il nostro ufficio Sicurezza.

INDENNITÀ DI TRASFERTA, IL MINISTERO FA MARCIA INDIETRO
Grazie all’intervento della CONFARTIGIANATO il Ministero del lavoro, con nota 21 aprile 2010, in materia di imposizione fiscale e contributiva dei compensi per trasferta erogati in misura superiore a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, rettifica quanto precisato nella risposta a interpello 2 aprile 2010, n. 14, sostenendo che tali importi non debbano essere assoggettati ad imposizione fino a un massimo di euro 46,48 al giorno per trasferte in Italia e di euro 77,47 per l'estero così come previsto dall'art. 51 del Tuir.
Pertanto, qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiodi rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, gli stessi non devono essere assoggettati ad imposizioni, entro i limiti fissati dal citato art. 51 del TUIR.

AL VIA LE ISPEZIONI NELLE AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI DEL SETTORE EDILE
L’INPS, con il messaggio 16/04/2010 n.10468, in linea con la riforma organizzativa e funzionale avviata con la direttiva del Ministero del lavoro 18/09/2008, ha avviato l’attività di vigilanza per l’anno 2010 nel settore edile.
Le ispezioni riguarderanno essenzialmente l’accertamento di fenomeni di irregolarità sostanziale (come ad esempio il lavoro nero, il mancato rispetto delle retribuzioni virtuali e i falsi part time).
Le aziende soggette ai controlli cono state selezionate da un insieme di imprese classificate ai fini Istat-Ateco con il codice 45 (edilizia-costruzioni), con un numero di dipendenti compreso tra 5 e 50, inquadrate con Csc 1.13.xx e 4.13.xx e risultanti non selezionate negli ultimi 3 anni, con una sola posizione e non silenti (ossia che hanno presentato almeno un DM/10 da settembre 2009).


COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA E ASSUNZIONE FIN DAL PRIMO GIORNO
Il Ministero del lavoro, con la nota 20/04/2010 n.7155, ha precisato che quando un’impresa si trova nell’impossibilità di comunicare preventivamente l’assunzione di un lavoratore in quanto contestuale all’avvio dell’attività, il datore di lavoro può adempiere all’obbligo entro 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
In questo caso infatti trova applicazione la particolare ipotesi prevista in precedenza dal Ministero del lavoro con la nota 14/02/2007 n.4746, secondo cui in tutti i casi di forza maggiore, quando la comunicazione di assunzione non può avvenire prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la stessa può essere adempiuta entro i 5 giorni successivi l’inizio dell’attività lavorativa, senza la necessità di invio preventivo di alcun altro dato.
Secondo la nota 7155/2010 il fatto che vengano a coincidere la comunicazione unica di impresa per l’avvio dell’attività con quella ai servizi competenti dell’assunzione di personale fin dal primo giorno, integra la fattispecie della forza maggiore.
Il Ministero conclude ricordando comunque che anche in questo caso il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 4bis del DLgs 181/2000, all’atto dell’assunzione a consegnare copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal DLgs 152/1997.

CERTIFICATI MEDICI:
IL MEDICO TRASMETTE TELEMATICAMENTE I CERTIFICATI ALL’INPS
L’INPS, con la circolare 16/04/2010 n.60, facendo seguito alla pubblicazione sulla G.U. del 19 marzo u.s. del DPCM 26/03/2008 che ha definito i principi generali relativi alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia (in vigore dal 3 aprile 2010) ha fornito le relative modalità operative specificando che ai medici dipendenti o convenzionati con il SSN il Ministero delle finanze rilascia le specifiche credenziali di accesso al sistema SAC per l’invio dei certificati.
Detto Sistema di accoglienza centrale del Ministero delle finanze provvede ad inoltrare i certificati all’INPS.
In ogni caso il medico può annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa.
Il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato di malattia (che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico) e dell’attestato di malattia per il datore di lavoro privo di diagnosi da consegnare al lavoratore.
L’INPS mette a disposizione del datore di lavoro individuato tramite l’intestatario (lavoratore dipendente) del certificato medico l’attestato di malattia in modo tale che l’azienda possa prenderne visione sul sito www.inps.it nell’apposita sezione inserendo il PIN.
Anche i lavoratori possono accedere alla sezione INPS dedicata per visionare i propri certificati medici. E’ possibile anche visionare l’attestato previo inserimento del codice fiscale e del numero del certificato di malattia.
Le sedi periferiche INPS, sulla base dei certificati, provvederanno al pagamento dell’indennità di malattia nei casi previsti dalla legge oltre a mettere a disposizione le visite mediche di controllo.
Per qualsiasi informazione sulla procedura e per l’assegnazione e l’attivazione del PIN è possibile contattare il call center INPS-INAIL al numero gratuito 803164 o quello del SAC del Ministero delle finanze al numero gratuito 80003070.

 

Per ulteriori informazioni e per i necessari approfondimenti, invitiamo le imprese associate a rivolgersi ai nostri Uffici del settore Paghe e Consulenza del Lavoro.
 


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