NUOVO SPESOMETRO E COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 27 apr 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa


A decorrere dal 2017, il Decreto Legge n.193/2016, ha previsto l’introduzione di due nuovi adempimenti a carico dei soggetti titolari di partita IVA:

  • l’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
  • l’obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate (nuovo spesometro) con sostanziale modifica delle modalità e della periodicità di invio, oltreché della tipologia di dati richiesti.

 

In sede di prima applicazione, l’invio del nuovo spesometro dovrà essere effettuato entro il 18 settembre 2017 relativamente alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 ed entro il 28 febbraio 2018 per quelle del secondo semestre 2017.

Diversamente, la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche rimarrà ancorata alla periodicità trimestrale (non è prevista alcuna proroga in sede di prima applicazione), con conseguente primo appuntamento al 31 maggio 2017, secondo mese successivo alla chiusura del primo trimestre.

I dati relativi ai successivi trimestri dovranno essere inviati rispettivamente entro il 18 settembre 2017 (II trimestre 2017), 30 novembre 2017 (III trimestre 2017), 28 febbraio 2018 (IV trimestre 2017).

A regime (dal 2018) i termini dei due nuovi adempimenti risulteranno allineati.

Con riferimento all’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche è stato previsto un apposito Modello ministeriale composto da un frontespizio e da un unico quadro (VP).

Il nuovo adempimento non influisce sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche che rimangono fissati:

  • al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili;
  • al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali.

 

La trasmissione delle comunicazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

I dati devono essere trasmessi in formato XML e il soggetto obbligato o un suo delegato dovrà preventivamente apporvi una firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.


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