Tax Credit Alberghi 2017/2018 - credito imposta alberghi e agriturismo

News / Credito e incentivi - martedì 30 gen 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


A seguito dell’entrata in vigore del DM 20 DICEMBRE 2017, sarà possibile usufruire del credito d’imposta per le spese di riqualificazione / accessibilità delle strutture alberghiere (c.d. “tax credit alberghi per riqualificazione”) sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2018. Il decreto contiene le disposizioni attuative dell’agevolazione, che andiamo in breve a riepilogare.

SOGGETTI BENEFICIARI

- imprese alberghiere. Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

- agriturismi. Attività definita ex Legge n. 96/2006, ossia attività di ricezione e ospitalità da parte di imprenditori agricoli (ex art. 2135, C.c.) anche nella forma di società di capitali / di persone, oppure associati tra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

 

Le strutture devono risultare esistenti alla data del 01/01/2012.

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese sostenute per:

- Manutenzione straordinaria;

- Restauro e risanamento conservativo;

- Ristrutturazione edilizia;

- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

- Interventi di incremento dell'efficienza energetica

- Interventi di adozione misure antisismiche

- Acquisto di mobili e componenti d'arredo

 

ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA

65% delle spese ritenute ammissibili con un limite di €. 200.000

Le spese dovranno essere sostenute nel periodo dal 1.1.2017 – 31.12.2018 e risultanti da apposita attestazione rilasciata da parte del: Presidente del Collegio sindacale Revisore legale iscritto nel relativo Registro; Dottore commercialista / Consulente del lavoro; Responsabile CAF.

PROCEDURE DI ACCESSO AL BENEFICIO E DATA PER LA PRESENTAZIONE

Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al MIBACT.

 

Va sottolineato che il credito d’imposta è assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

La domanda deve riportare i seguenti elementi:

- costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;

- attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato;
- credito d’imposta spettante;

- estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie di interventi svolti;

- dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti.

 

 

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per le spese sostenute

nell’anno

Presentazione nell’anno

Periodo per la compilazione dell’istanza

sul Portale dei procedimenti

Click day

 

2017

 

2018

 

Dal 25/01/2018 ore 10:00

Al 19/02/2018 ore 16:00

 

Dal 26/02/2018 ore 10:00

Al 27/02/2018 ore 16:00

 

2018

 

2019

 

Dal 14/01/2019 ore 10:00

Al 11/02/2019 ore 16:00

 

Dal 18/02/2019 ore 10:00

Al 19/02/2019 ore 16:00

 

 

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il MIBACT, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego / riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.
Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero. Come sopra evidenziato le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
Il credito d’imposta in esame, ripartito in 2 quote annuali di pari importo:
- è riconosciuto per il periodo d’imposta 2017 – 2018;
- deve essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il credito d’imposta:
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta in esame si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato art. 3, lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale.

 

 

Gli uffici credito di CONFARTIGIANATO sono a disposizione per la consulenza e l’assistenza alla predisposizione delle domande.

 


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