NUOVE MODALITA' OBBLIGATORIE DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEGLI ACCONTI

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 20 giu 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


La presente per rammentare che il comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, della quale abbiamo già trattato in più occasioni, introduce delle modalità obbligatorie di legge per il pagamento delle retribuzioni, e che dal 1° luglio sono vietati dalla legge il pagamento in contanti degli stipendi e degli acconti.

La norma infatti prescrive che ‘a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni’.
Pertanto, la legge indica degli specifici metodi di pagamento delle retribuzioni, ivi compreso gli acconti degli stipendi, con l’avvertenza poi chiarita dall’Ispettorato del Lavoro nella nota protocollo n. 4538 del 2018, che un qualsiasi strumento di pagamento delle retribuzioni diverso da quelli di cui sopra, comporta l’irrogazione della sanzione. 
 
Pagamento stipendi in contanti vietato dal 1 luglio 2018
Il successivo comma 911 stabilisce il divieto di pagamento degli stipendi in contanti: ‘i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato’.
Sono quindi consentiti i pagamenti degli stipendi con bonifico, con assegno bancario, oppure anche con pagamento in contanti ma presso uno sportello bancario o postale, quindi sempre in modalità tracciabile. Ma in ogni caso non è più possibile erogare la retribuzione per mezzo di denaro contante.
 
Pagamento acconto stipendi in contanti vietati
Quando la legge parla di divieto di ‘corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro’, quindi in contanti, estende tale divieto a qualsiasi evento di pagamento della retribuzione al lavoratore, quindi anche gli acconti di stipendio, anche di modesta entità. Ciò vuol dire che non è possibile erogare ai lavoratori, anche con finalità elusiva della norma, neanche un euro di acconto stipendi in contanti dal 1 luglio 2018.
Analogamente, qualsiasi acconto dello stipendio di prassi erogato al lavoratore (pagamento ‘a giornata’, ‘a settimana’, ecc.) dovrà essere erogato attraverso strumenti tracciabili, scelti tra quelli elencati sopra (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronici, ecc.). E a nulla varrà l’entità modesta degli stessi.
 
Elenco contratti di lavoro con obbligo pagamento stipendi con bonifico o assegno
Il comma 912 fornisce una precisa indicazione, non tanto sui datori di lavoro obbligati a seguire la nuova normativa sul pagamento degli stipendi, ma letteralmente su quali sono i rapporti di lavoro ai quali si applica la normativa e quindi per quali buste paga o retribuzioni vige dal 1 luglio 2018 l’obbligo di pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili tramite banca o posta, ed il conseguente divieto di pagamento degli stipendi in contanti.
‘Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142’.
La conseguenza è che è obbligatorio il pagamento degli stipendi tramite banca o posta o comunque è vietato il pagamento degli stipendi in contanti, nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time;
- contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
- contratto di apprendistato;
- collaborazione coordinate e continuative o cococo;
- lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
- contratti di lavoro con soci di cooperative;
- e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Come confermato dall’Ispettorato del Lavoro nella nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, ‘ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico’.
La normativa si applica a tutti i  settori ivi compreso il comparto marittimo quindi, a meno che non vi siano delle modifiche alla normativa  saranno da rivedere completamente le modalità di gestione della cassa nave utilizzata per l’erogazione di acconti ai marittimi imbarcati.
 
Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti possono essere richiesti contatando gli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro di Confartigianato: 

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