DECRETO LEGGE 'DIGNITA', LA SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 05 lug 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nella tarda serata del 2 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 'Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese'. Come già ampiamente anticipato sono molte le novità in materia di lavoro, soprattutto in tema di contratto a tempo determinato.
Il 'Decreto Dignità', come comunemente definito dagli organi di informazione, prende quindi forma e deve il suo carattere di urgenza e necessità, dovuto per i decreti-legge, alle “misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” contenute nel testo. Vediamo in breve quali sono le novità sul lavoro contenute nel provvedimento annunciato dal Governo, che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che dovrà poi essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni.
A tutt'oggi (6 luglio 2018), non risulta ancora la pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale, ma vediamo la sintesi dei suoi contenuti come descritti dal Governo nel corso della conferenza stampa:
 
Novità sul contratto a termine
Il 'Dl dignità' prevede al Titolo 1 le “Misure per il contrasto al precariato”. L’articolo 1 apporta quindi modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Si parte quindi dalla modifica Jobs Act per i contratti a termine (D. lgs 81/2015).
In sostanza quindi il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:
1. il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine); il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi se viene prevista da subito la causale;
2. dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale;
3. il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4, fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra; alla quinta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato;
4. le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
a. temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
b. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c. relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
5. i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato;
6. il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).
Fase transitoria
Il 'Dl Dignità' disciplina anche la fase di transizione, infatti prevede che le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato nuovi, ovvero sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge; la nuova disciplina si applica anche in caso di rinnovo a tempo determinato di contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
N.B. NEL CASO DI AZIENDE CON DEI CONTRATTI A TERMINE IN SCADENZA NEL MESE CORRENTE O NEL PROSSIMO MESE DI AGOSTO, INVITAMO LE STESSE A CONTATTARE GLI UFFICI DEL SERVIZIO PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER ANALIZZARE LE POSSIBILI SOLUZIONI
 
 
Somministrazione lavoro
Scongiurata l’abrogazione dello staff leasing, ossia del contratto di somministrazione a tempo determinato.
Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme specificate sopra per il contratto a termine.
 
Licenziamenti
Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015). 
Se il licenziamento non è per:
- giustificato motivo oggettivo,
- per giustificato motivo soggettivo,
- giusta causa,
l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24). Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
 
Altre misure per il lavoro e le imprese
 
Delocalizzazione
Le altre misure contenute nel decreto legge 'dignità' riguardano, come già detto in precedenza, la delocalizzazione delle attività produttive dopo aver fruito di incentivi pubblici.
L’Articolo 4 comma 1 prevede che le imprese, italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
L’impresa beneficiaria di aiuti di Stato che delocalizza dovrà inoltre pagare delle sanzioni pecuniarie pari ad un importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito.
 
Semplificazione fiscale
In tema di semplificazione il decreto dignità introduce:
a. misure di revisione del redditometro,
b. rinvio della scadenza per l’invio dei dati dello spesometro (i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 slittano a 28 febbraio 2019);
c. abolizione dello split payment per i professionisti.
 
Ludopatia
Il dl Dignità introduce infine norme di contrasto alla ludopatia. E’ previsto infatti il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro. Si fa esclusione dei giochi con estrazione differita a lungo termine, come ad esempio la lotteria Italia.
 
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IL PRIMO COMMENTO DI CONFARTIGIANATO
“Le misure sui contratti a termine contenute nel Decreto dignità confermano i nostri timori: si introducono rigidità e costi per le imprese senza peraltro creare benefici per i lavoratori. Non è così che si favorisce l’occupazione”.
E’ il giudizio espresso dal Presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, il quale, in attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, sottolinea che “il diritto a un lavoro dignitoso non si difende con nuova burocrazia e nuovi costi a carico delle imprese. La manodopera è una risorsa fondamentale per garantire la competitività delle aziende: per questo, anziché alzare barriere, occorre piuttosto puntare sulla qualificazione dei lavoratori. Il mondo del lavoro è profondamente cambiato e l’occupazione non si crea per decreto: ribadiamo la nostra disponibilità a confrontarci con il Governo e ad approfondire le nostre proposte per creare occupazione stabile e fornire ai giovani le competenze indispensabili per entrare nel mercato del lavoro”.
Il Presidente Merletti ha poi espresso un giudizio positivo sulla stretta per le imprese che delocalizzano. “Si tratta – ha sottolineato – di un segnale importante per difendere il valore della produzione e del lavoro realizzati in Italia.

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