SENATO APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL COSIDDETTO 'DECRETO DIGNITA'. LE NOVITA' IN TEMA DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - venerdì 10 ago 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nella seduta del 7 agosto 2018 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 87/2018 (il cosiddetto Decreto Dignità) che contiene rilevanti novità per i datori di lavoro.

La Legge di Conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Vediamo i punti principali di questo provvedimento.
 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ART. 1
L’art. 1 della Legge di Conversione introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame nonché
• ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi alla data del 31 ottobre 2018.
APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA.
La Legge di Conversione stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi. In tal caso il contratto sarà ‘acausale’;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali:
• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Proroghe e rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Pertanto, necessita di causale anche il rinnovo di un contratto a termine stipulato nell’arco temporale dei 12 mesi (perché si tratta di un secondo contratto).
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze, ma tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.
Ferma restando l’introduzione di un periodo transitorio ad opera della Legge di Conversione, evidenziamo  che le proroghe e i rinnovi intervenuti nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2018 (periodo di vigenza del DL n.87/2018) e la data di entrata in vigore della Legge di Conversione saranno apparentemente soggette alla disciplina delle causali, ma in ragione del fatto che il decreto risulta sostituito dalla Legge di Conversione si ritiene che le causali eventualmente addotte non dovrebbero essere oggetto di verifica in ragione della loro non necessarietà.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
DECADENZA E TUTELE
Viene confermato quanto stabilito dal DL n. 87/2018 in ambito all’impugnazione del contratto a tempo determinato, che deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
 
 
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE - ART. 1-BIS
La Legge di conversione, estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di fruire ell’esonero contributivo per le assunzioni di soggetti fino a 35 anni di età. Si ricorda, in proposito, che la Legge di bilancio aveva concesso tale possibilità limitatamente all’anno 2018, mentre a decorrere dal 2019 lo sgravio spettava per le assunzioni di giovani con età inferiore a 30 anni. Il nuovo articolo 1-bis del DL n. 87/2018, così come introdotto dalla Legge di conversione, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riconosce un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
• per i datori di lavoro privati che assumono, negli anni 2019 e 2020,
• con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,
• lavoratori di età inferiore a 35 anni,
che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
Parimenti alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all’INAIL e si applica nel limite annuo di 3.000 euro, riparametrati e applicati su base mensile.
Resta fermo che eventuali contratti di apprendistato non proseguiti oltre la scadenza del periodo di apprendistato non impediscono la legittima assunzione e fruizione dell’incentivo.
Il comma 3 dell’articolo delega il Ministero del Lavoro ad emanare un apposito decreto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, al fine di disciplinare le modalità di fruizione dell’esonero.
Fermo restando la delega al Ministero, come è chiaro dalla formulazione del novellato articolo 1-bis del DL n. 87/2018, l’incentivo in parola ricalca l’impostazione data all’“incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile” dalla Legge di Bilancio 2018, ed è pertanto lecito attendersi delle indicazioni operative da parte degli enti preposti in linea con quelle date a suo tempo con riferimento all’incentivo strutturale.
 
 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - ART. 2
Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, la Legge di Conversione stabilisce che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore non può superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza a decorrere dalla data del 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti in oggetto, o data diversa in caso di attività avviata in corso d’anno a questa disposizione sono previste eccezioni previste dalla contrattazione collettiva.
Inoltre sono esenti dalla percentuale sopra indicata le somministrazioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
E’ prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto dell’intervallo tra un contratto e l’altro, in caso di riassunzione.
Viene inoltre introdotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), volta ad eludere la disciplina legislativa o quella prevista dalla contrattazione collettiva. 
Per tale fattispecie viene prevista la sanzione a titolo di ammenda dell’importo pari a 20 euro, sia a carico del somministratore che dell’utilizzatore, per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno di prestazione.
Per il caso di somministrazione a termine, la sanzione prevista in caso di superamento del limite di 24 mesi (art. 19, comma 1, D.Lgs n. 81/2015 e successive modificazioni) sarà applicabile nei confronti della sola azienda utilizzatrice.
 
 
ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI - ART. 2-BIS
La Legge di conversione interviene anche sulle prestazioni occasionali, introdotte in sostituzione della disciplina del lavoro accessorio.
L’intervento del Legislatore mira a estendere la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali specialmente nei settori del turismo e dell’agricoltura.
Infatti, in deroga al vincolo generale che vede le prestazioni occasionali non fruibili da parte degli utilizzatori che impiegano più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano in ambito turistico il limite viene portato a 8 lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che le prestazioni siano svolte da:
pensionati;
giovani studenti con meno di meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
disoccupati;
percettori di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Viene altresì precisato che i medesimi soggetti, per poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 8 dell’articolo 54-bis del DL n. 50/2017 (computabilità del solo 75% dei compensi dagli stessi percepiti ai fini dei limiti economici previsti dalla norma) devono autocertificare la loro condizione (cioè l’appartenenza alle categorie su menzionate) all’atto della registrazione nella piattaforma informatica.
Sempre i soggetti indicati, all’atto della registrazione sulla piattaforma informatica, devono autocertificare di non essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, qualora tale condizione sia vera. 
La sostituzione della lettera d) del comma 17 aumenta a 10 giorni l’arco temporale di riferimento della comunicazione preventiva per le aziende agricole, ed estende tale facoltà anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. Pertanto, se la generalità dei committenti dovranno indicare la data e l’ora di inizio e di fine di ogni prestazione occasionale, gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nell’ambito del turismo, nonché gli enti locali, dovranno indicare “la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni”.
È specificato, inoltre, che i versamenti che gli utilizzatori devono effettuare per utilizzare le prestazioni occasionali attraverso la piattaforma informatica gestita dall’INPS, possono essere effettuati anche per il tramite di un intermediario abilitato di cui alla Legge n. 12/1979.
La Legge di conversione prevede che il lavoratore possa scegliere di essere pagato direttamente per il tramite degli sportelli postali. 
Infine, la Legge di Conversione incide anche sugli aspetti sanzionatori connessi all’utilizzo delle prestazioni occasionali. Nel particolare, la modifica del comma 20 dell’articolo 54-bis, esclude la sanzionabilità dell’imprenditore agricolo per la violazione del divieto di impiego di soggetti che risultano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, qualora tale violazione derivi da un’informazione non completa o non veritiera comunicata dal lavoratore stesso con l’autocertificazione dovuta in fase di registrazione alla piattaforma informatica.
 
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A
TERMINE - ART. 3
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO (AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI)
In relazione a quanto previsto in ambito all’indennità di licenziamento, la Legge di Conversione conferma quanto introdotto dalla modifica del disposto normativo di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l’azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento non assistito dai necessari estremi.
Nel particolare, in tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, ma lo stesso risulti ugualmente non assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Viene altresì introdotta un’ulteriore modifica relativamente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015 e, nel particolare, vengono modificati i limiti minimi e massimi per l’indennizzo previsto in caso di offerta di conciliazione, che passa da un minimo di tre mensilità (anziché le attuali 2) ad un massimo di ventisette (anziché le attuali 18).
INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE
La Legge di Conversione non modifica la disciplina in ambito all’incremento della contribuzione addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.
In relazione all’importo previsto dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, lo stesso risulta incrementato di0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione’.
Precisiamo che, per espressa previsione normativa, introdotta a seguito della Legge di Conversione, l’incremento della contribuzione addizionale non si applica ‘(…) ai contratti di lavoro domestico’.
 

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