AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE I DUBBI E SEMPLIFICA GLI INVII DELLE 'ULTIME' FATTURE 2018

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 27 dic 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sul tema relativo alle ultime fatture dell’anno in corso, l'Agenzia delle Entrate ha implementato la risposta ad un quesito pubblicata sul sito a fine novembre, con la quale si lasciava intendere che vi fosse l'obbligo del formato elettronico anche per le fatture datate 2018, nel caso in cui fossero trasmesse nel 2019. Ora, grazie a questa ultima precisazione dell'Agenzia, è chiaro che è la data della fattura l'elemento chiave per stabilire se la stessa deve essere emessa in modalità cartacea oppure digitale.

Una fattura datata 2018 emessa in formato cartaceo, sarà quindi considerata tale anche se trasmessa al cliente nel 2019 ed indipendentemente dalla modalità utilizzata (email, PEC, posta).

Sono così superate le problematiche descritte nella news pubblicata QUI lo scorso 18 dicembre, in merito alla modalità di emissione delle fatture 2018 trasmesse/spedite nel 2019 che affliggevano molti contribuenti.

Di seguito la risposta aggiornata al quesito di cui sopra (in neretto la parte implementata).

Quesito:
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Gli uffici del Servizio Fiscale di di Confartigianato della Provincia di Ravenna sono disposizione per ulteriori chiarimenti.


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