PROFESSIONI SANITARIE: ISTITUITI 'ELENCHI SPECIALI' PER 18 CATEGORIE PROFESSIONALI. ISCRIZIONE ENTRO 31 DICEMBRE 2019

News / Affari generali e inizio attività - martedì 10 set 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministro della Salute ha firmato il 9 agosto scorso il Decreto che istituisce gli Elenchi speciali ad esaurimento per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente. Il Decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.

L’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento dovrà avvenire entro la scadenza del 31 dicembre ed il Decreto del 9 agosto 2019 ne fissa requisiti e titoli necessari.
Sono 18 gli elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali potranno iscriversi lavoratori dipendenti del pubblico o del privato, così come liberi professionisti. 
A “salvare” gli operatori sanitari rimasti fuori dagli albi è stata la Legge di Bilancio 2019, con la quale è stato previsto che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale come dipendenti o autonomi potranno continuare ad esercitarla previa iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.
Gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti sono i seguenti:
1. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
2. Tecnico audiometrista;
3. Tecnico audioprotesista;
4. Tecnico ortopedico;
5. Dietista;
6. Tecnico di neurofisiopatologia;
7. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
8. Igienista dentale;
9. Fisioterapista;
10. Logopedista;
11. Podologo;
12. Ortottista e assistente di oftalmologia;
13. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
14. Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
15. Terapista occupazionale;
16. Educatore professionale;
17. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
18. Massofisioterapisti.
Requisiti e titoli per l’iscrizione agli elenchi speciali
L’iscrizione agli elenchi speciali delle professioni sanitarie potrà avvenire, entro il 31 dicembre 2019, dai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
• per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
• che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.
Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
• per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
• che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
• che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.
Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
• per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
• dal possesso di partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
• dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;
• da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata;
• che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.
Per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento sarà altresì necessario essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Paese UE, aver pieno godimento dei diritti civili, nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.
In attesa di avere certezze su come fare la domanda e i documenti da produrre, le imprese o le persone potenzialmente interessate sono invitate a contattare le sedi Confartigianato e segnalare agli uffici Affari Generali il loro interesse ad essere contattati quando saranno definite le modalità operative di iscrizione.

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