LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 19 gen 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'Agenzia delle entrate conferma il via libera, senza limiti, alla compensazione di crediti IVA residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009, niente nuove regole per l’uso dei crediti IVA 2009 fino al tetto di 10.000 euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo.
Con la circolare n. 1 del 15 gennaio u.s., l’Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti sulle modalità di compensazione, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, del credito IVA di importo superiore a euro 10.000.
Sono confermate le interpretazioni che lo scrivente ufficio ha anticipato con l’Informativa n.4/2010, formulate a seguito di una serie di confronti avuti per le vie brevi con i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che, per l’utilizzo dei crediti IVA per importi superiori a euro 15.000 annui, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, con le modalità indicate dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 57 del 23 dicembre 2009. Al riguardo, si fa presente che la Confartigianato, unitamente alle altre Confederazioni della piccola e media impresa, in sede di conversione del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (cosiddetto “milleproroghe”) ha richiesto il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’obbligo di apposizione del visto di conformità: ciò in quanto tale obbligo potrebbe tradursi, per la sua complessità, nell’impossibilità di effettuare compensazioni, con la conseguenza di aumentare il problema della scarsa liquidità delle imprese (si veda comunicato stampa del 15 gennaio 2010, qui allegato).
L’Agenzia conferma che la nuova disciplina, introdotta dall’articolo 10, del decreto legge 78/2009, si applica esclusivamente ai crediti IVA eccedenti l’importo di euro 10.000, di conseguenza per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo pari o inferiore a euro 10.000 continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
Inoltre, le nuove disposizioni si riferiscono al credito IVA annuale relativo all’anno 2009 che emerge dalla dichiarazione IVA 2010 ed ai crediti IVA trimestrali relativi all’anno 2010 (che emergono dalle istanze IVA TR presentate nel corso del 2010).
Sulla base di tale principio, che delimita il campo di applicazione delle nuove disposizioni, si evidenziano i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia nella circolare in oggetto.

1. MODALITA’ DI CALCOLO DEL LIMITE DI 10.000 EURO
- il limite di euro 10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione. - on concorrono alla formazione del limite dei 10.000 euro (né di quello dei 15.000 euro per il visto di conformità) le compensazioni cosiddette “verticali” o “interne” (cioè, compensazione dei crediti IVA con il medesimo tributo dovuto a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico). Le nuove disposizioni si applicano solo alla compensazione “orizzontale” o esterna” dei crediti IVA;
- nel caso in cui il contribuente nell’F24 utilizzi crediti IVA (anche maturati in anni diversi) per compensare sia debiti IVA che altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA,
imputandoli ai crediti di più remota formazione.
- il limite dei 10.000 euro è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, i contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno a disposizione due distinti plafond cui fare riferimento:
- il primo relativo al credito IVA annuale;
- il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
Per ulteriori precisazioni sulle modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale, si rinvia al paragrafo 4.

2. CREDITO IVA ANNUALE DEL 2008 E CREDITI TRIMESTRALI DEL 2009
I nuovi limiti si applicano al credito IVA annuale relativo all’anno 2009. Di conseguenza, il credito IVA annuale del 2008, emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009, nonché i crediti trimestrali relativi all’anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell’anno 2010, senza l’applicazione dei limiti previsti dal decreto legge n. 78/2009 (come anticipato nell’Informativa n. 4/2010, punti 1 e 3).

Il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009: da tale momento, il credito dell’anno 2008 sarà “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009 (per il quale dovranno essere osservate le nuove regole in argomento).

3. COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A EURO 10.000, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 10.000
Come anticipato nell’Informativa n. 4/2010, punto n. 2, viene confermato che, nel caso di crediti Iva annuali maturati nell’anno 2009 superiori a euro 10.000, il contribuente può liberamente utilizzare tale credito fino all’ammontare di 10.000 euro in compensazione orizzontale, senza dover preventivamente presentare la dichiarazione.
Una volta che il limite di euro 10.000 è stato raggiunto, ogni ulteriore compensazione (di qualunque importo) può avvenire esclusivamente dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010.
La suddetta precisazione vale anche relativamente al limite di euro 15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità: in caso di un credito IVA superiore ad euro 15.000, utilizzato in compensazione per importi non superiori a tale limite, la dichiarazione preventivamente presentata (se il credito compensato eccede euro 10.000), non deve essere vistata. Il contribuente può tuttavia modificare la propria scelta mediante presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, nel caso in cui intenda utilizzare in compensazione importi di credito IVA superiore a euro 15.000. Tale dichiarazione integrativa/correttiva potrà essere presentata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento) (1).
(1 L’Agenzia ricorda che, come stabilito nella risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, in caso di dichiarazione correttiva n)ei termini ordinari, non sono applicate sanzioni; nel caso di dichiarazione sostitutiva/integrativa entro i 90 giorni dal termine ordinario, si applicano le sanzioni amministrative per la tardiva presentazione.

4. CREDITI IVA INFRANNUALI
Come anticipato nel paragrafo 1, poiché il “tetto” dei 10.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito, e non a quello di utilizzo in compensazione, il limite suddetto è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, i contribuenti hanno due “tetti” di 10.000 euro: uno riferito al credito IVA annuale maturato nell’anno precedente ed uno riferito all’ammontare complessivo dei credito dei tre trimestri dell’anno in corso.
Esempio
Nel 2010 il contribuente presenta:
1. la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro;
2. due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre) relativi all’anno 2010 con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000 e 30.000 euro.
Il contribuente disporrà di un plafond (di 10.000 euro) riferito al credito annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099 (anno di riferimento 2009), nonché di un ulteriore plafond (sempre di 10.000 euro) riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2010).
Per il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale, il contribuente deve presentare l’istanza entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal 2010, la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per importi superiori a euro 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza da cui il credito emerge.
Di conseguenza, fermo restando l’obbligo di presentazione del modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il contribuente:
- può utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo pari o inferiore a euro 10.000, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- può utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo superiore a euro 10.000 esclusivamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza da cui emerge il credito.
Quindi:
Credito infrannuale I trimestre
Termine presentazione istanza 30 aprile
Decorrenza compensazione (*) 16 maggio
Credito infrannuale II trimestre
Termine presentazione istanza 31 lugli
Decorrenza compensazione (*) 16 agosto
Credito infrannuale III trimestre
Termine presentazione istanza 31 ottobre
Decorrenza compensazione (*) 16 novembre
(*) per crediti IVA infrannuali di importo superiore a euro 10.000

5. CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO
La presentazione delle deleghe recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di euro 10.000 deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (2), indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.
In seguito alla trasmissione telematica di una delega di pagamento, infatti, il contribuente (o l’intermediario preposto) riceve una prima comunicazione attestante l’avvenuta acquisizione del file da parte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è successivamente sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, a fronte dei quali è prodotta una seconda comunicazione attestante l’esito di accettazione o di scarto.
L’Agenzia suggerisce, per una maggiore prudenza, di procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento. In tal modo, in caso di scarto della delega, vi è la possibilità di ritrasmetterla, rimuovendo l’errore che ne ha determinato lo scarto, evitando l’applicazione di sanzioni.
6. LE NOVITA’ SUGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI: DICHIARAZIONE ANNUALE, MODELLO DI RIMBORSO E COMUNICAZIONE DATI IVA.
Le nuove disposizioni sulle compensazioni hanno introdotto alcune novità sugli adempimenti dichiarativi (Informativa n. 120/2009).
6.1 Dichiarazione annuale
L’articolo 10, comma 1, lettera a), decreto legge n. 78/2009, al punto 2.1 ha previsto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata all’interno del modello Unico, dal 1° febbraio al 30 settembre di ciascun anno.
Tale nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo pari o inferiore a euro 10.000.
Quindi, gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO restano i contribuenti che determinano un saldo IVA a debito.
6.2 Comunicazione dati IVA
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, elimina l’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
6.3 Modello di rimborso VR
Per quanto riguarda il modello di richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile (modello di rimborso VR), l’articolo 10, comma 1, decreto legge n. 78/2009, al punto 3.1, ha rinviato all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi.
Fino all’emanazione di tale provvedimento, i rimborsi dell’IVA annuale continueranno ad essere richiesti tramite il modello VR nei modi ordinari.
7. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA MATURATI IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI
Il credito IVA può essere utilizzato in compensazione da un soggetto diverso rispetto a quello in capo a cui il credito è maturato (si pensi alle operazioni straordinarie, ai soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo o di liquidazione IVA di gruppo).
2 Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 punto
3.1.
Si ricorda che con la risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009, l’Agenzia ha previsto specifici codici identificativi da utilizzare nel modello F24, che consentono di individuare i casi in cui il contribuente utilizza un credito IVA emergente dalla dichiarazione di un altro soggetto (si rinvia all’Informativa n. 124/2009).
Inoltre, con riguardo ai crediti IVA disponibili in seguito ad operazioni straordinarie, si precisa che i crediti maturati in capo a più soggetti (diversi dall’utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall’operazione, che potrà disporne utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito si è originariamente generato.
8. ASPETTI SANZIONATORI
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione). Analoga sanzione si applica nel caso di omessa apposizione del visto di conformità.


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