News / Credito e incentivi - martedì 30 gen 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
A seguito dell’entrata in vigore del DM 20 DICEMBRE 2017, sarà possibile usufruire del credito d’imposta per le spese di riqualificazione / accessibilità delle strutture alberghiere (c.d. “tax credit alberghi per riqualificazione”) sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2018. Il decreto contiene le disposizioni attuative dell’agevolazione, che andiamo in breve a riepilogare.
SOGGETTI BENEFICIARI
- imprese alberghiere. Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
- agriturismi. Attività definita ex Legge n. 96/2006, ossia attività di ricezione e ospitalità da parte di imprenditori agricoli (ex art. 2135, C.c.) anche nella forma di società di capitali / di persone, oppure associati tra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Le strutture devono risultare esistenti alla data del 01/01/2012.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Il credito in esame spetta con riferimento alle spese sostenute per:
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi di incremento dell'efficienza energetica
- Interventi di adozione misure antisismiche
- Acquisto di mobili e componenti d'arredo
ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA
65% delle spese ritenute ammissibili con un limite di €. 200.000
Le spese dovranno essere sostenute nel periodo dal 1.1.2017 – 31.12.2018 e risultanti da apposita attestazione rilasciata da parte del: Presidente del Collegio sindacale Revisore legale iscritto nel relativo Registro; Dottore commercialista / Consulente del lavoro; Responsabile CAF.
PROCEDURE DI ACCESSO AL BENEFICIO E DATA PER LA PRESENTAZIONE
Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al MIBACT.
Va sottolineato che il credito d’imposta è assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La domanda deve riportare i seguenti elementi:
- costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
- attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato;
- credito d’imposta spettante;
- estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie di interventi svolti;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti.
TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per le spese sostenute nell’anno |
Presentazione nell’anno |
Periodo per la compilazione dell’istanza sul Portale dei procedimenti |
Click day |
2017 |
2018 |
Dal 25/01/2018 ore 10:00 Al 19/02/2018 ore 16:00 |
Dal 26/02/2018 ore 10:00 Al 27/02/2018 ore 16:00 |
2018 |
2019 |
Dal 14/01/2019 ore 10:00 Al 11/02/2019 ore 16:00 |
Dal 18/02/2019 ore 10:00 Al 19/02/2019 ore 16:00 |
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il MIBACT, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego / riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.
Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero. Come sopra evidenziato le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
Il credito d’imposta in esame, ripartito in 2 quote annuali di pari importo:
- è riconosciuto per il periodo d’imposta 2017 – 2018;
- deve essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.
Il credito d’imposta:
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
In merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta in esame si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato art. 3, lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Gli uffici credito di CONFARTIGIANATO sono a disposizione per la consulenza e l’assistenza alla predisposizione delle domande.
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