INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

News / Credito e incentivi - venerdì 24 feb 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il decreto legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, in vigore dal 7 novembre 2002, prevede che.nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento di un importo ha diritto al pagamento degli interessi di mora.

Quindi, dall’entrata in vigore del decreto in esame gli interessi di mora si applicano automaticamente alle obbligazioni di pagamento adempiute in ritardo per i contratti conclusi a far data dall’8 agosto 2002 tra:

·                            Imprese e imprese;

·                            Imprese e professionisti;

·                            Imprese/professionisti e pubblica amministrazione.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i rapporti tre imprese/professionisti e clienti privati.

La normativa sugli interessi moratori non trova applicazione nelle seguenti altre ipotesi:

·                            Per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

·                            Per richieste di interessi inferiori a €. 5,00;

·                            Per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tal titolo dall’assicuratore.

 

DECORRENZA E MISURA DEGLI INTERESSI

Per effetto delle nuove regole, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono:

·                            dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

·                            dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

·                            dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

·                            dopo 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi di mora maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume rilevanza la data di ricevimento della fattura).

 

Il tasso d’interesse da applicare (art.5 comma 1 del Dlgs 231/2002) è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.

Il tasso base applicato dalla Bce ha una validità periodica semestrale (01/01 – 30/06 e 01/07-31/12) ed è pubblicato sulla gazzetta ufficiale oppure riscontrabile nel sito della BCE

Il termine di pagamento e la misura degli interessi possono essere derogati dalle parti solo con patto scritto.

La libertà delle parti è comunque limitata: le clausole contrattuali sono nulle se risultano inique a danno del creditore.

 


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