LEGGE DI STABILITÀ 2011 - FINANZIARIA 2011

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 13 dic 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Anche il Senato, nella seduta del 7 dicembre, ha approvato definitivamente la legge di stabilità e il bilancio dello Stato, che, introdotta con la legge di riforma del bilancio (art.11, L. n.196/09), sostituisce da quest'anno la legge finanziaria. Di seguito si sintetizzano le principali misure fiscali:


Detrazione del 55% 2011 (art.1, co.47-bis): è confermata anche per l’anno prossimo, la detrazione per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione andrà però ripartita in dieci (anziché cinque) quote annuali di pari importo.


Accertamenti parziali (art.1, co.17): Ampliati i poteri per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria a procedere negli accertamenti parziali su imposte sui redditi ed Iva.


Sanzioni (art.1, co.18-22): a decorrere dal 1 febbraio 2011, viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. Sono aumentate anche le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di: accertamento con adesione; acquiescenza; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione.


Leasing immobiliare (art.1, co.15-16): l’utilizzatore del bene è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore. L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa. Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data dell’1 gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento delle Entrate, entro il 15 gennaio 2011. La misura è determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfetario, corrispondente al 4%, moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.


Regime Iva per le cessioni di immobili (art.1, co.85): viene disposta l’estensione del regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. Non sono esenti Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (anziché entro gli attuali quattro anni) dal termine della costruzione.


Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art.1, co.25). Arriva un credito d’imposta, nel limite di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto attuativo interministeriale. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi; non concorre alla formazione del reddito e alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
 

Agevolazioni in agricoltura (art.1, co.41): vengono stabilizzate nell’ordinamento tributario le agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, ai sensi del dell’art.2, co.4-bis del D.L. n.195/209.


Proroga al regime di detassazione dei contratti di produttività. (art.1, co.47): anche nel 2011, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa non rientreranno nel reddito complessivo del percettore, ma saranno tassati con un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali locali nella misura del 10% (art.5, D.L. n.185/08). Il beneficio si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a €40.000 e su un ammontare non superiore a €6.000.


Proroga delle detrazione fiscale per carichi di famiglia dei residenti all’estero (art.1, co.53): è stata estesa al 2011 la disposizione della Finanziaria 2007 che aveva riconosciuto il beneficio per un periodo limitato, in deroga a quanto previsto dall'art.24 del Tuir, in base al quale i non residenti non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Nel calcolo dell'acconto Irpef per il 2012 non si dovrà tener conto delle detrazioni godute.


Apprendistato (art.1, co. 35): è prorogato anche al 2011 il finanziamento statale per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.


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