LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 22 gen 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1/E del 15 gennaio us, ha stabilito che per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009. Sono quindi immediatamente spendibili i crediti Iva 2009 fino al tetto di 10mila euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo.

Le nuove disposizioni si riferiscono al credito Iva annuale relativo all’anno 2009 che emerge dalla dichiarazione Iva 2010 ed ai crediti Iva trimestrali relativi all’anno 2010 (che emergono dalle istanze Iva TR presentate nel corso del 2010). Fino a 10mila euro l’utilizzo in compensazione di debiti per altre imposte con i crediti Iva è da considerarsi libera, mentre se tale soglia viene superata occorre attendere il giorno 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione e utilizzare il modello F24 tramite Fisconline o Entratel.

Se si supera anche l’ulteriore limite di 15mila euro è necessario che la dichiarazione Iva riporti il visto di conformità di un professionista o, in alternativa, che la dichiarazione sia sottoscritta dal soggetto che svolge le funzioni di controllo contabile.

Se l’invio avviene senza il visto o la firma del revisore, la compensazione può essere attuata sopra i 10mila ma fino ai 15mila euro.

 


 


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