ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI – REG. UE 2017/2158

News / Associazioni di mestiere - martedì 09 apr 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sul numero 3/2018 di AziendePiù abbiamo pubblicato un esauriente articolo sul Regolamento (UE) 2017/2158 che, entrato in vigore l’11 aprile 2018, istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti.

L’acrilammide è una sostanza genotossica e cancerogena ed è considerata un pericolo chimico nella catena alimentare. Questa sostanza si forma a partire dai costituenti: l’aminoacido asparagina e gli zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti quando vengono trattati termicamente a temperature superiori a +120°C e con un basso grado di umidità.
 
Questa sostanza tossica si forma soprattutto negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.
 
I prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sono: patate fritte e altri prodotti a base di patate, pane, cereali per la prima colazione, prodotti da forno fini come biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali etc, caffè e suoi succedanei, alimenti per la prima infanzia.
 
Il Regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato tali prodotti devono applicare misure di attenuazione attraverso una strategia che va dalla scelta delle materie prime alla progettazione del processo, dalla ricetta, alle modalità di stoccaggio delle materie prime.
Richiamiamo quindi gli operatori a mettere in atto quanto previsto dal Regolamento, segnalando inoltre che sono continue le verifiche da parte degli Organi preposti alla vigilanza. 
 
Il testo integrale dell’articolo pubblicato su AziendePiù è disponibile QUI

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