RAVENNA: DAL 1° MAGGIO IN VIGORE ORDINANZA SU LOTTA A ZANZARA TIGRE

News / Varie - lunedì 26 apr 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dall’1 maggio al 31 ottobre sarà in vigore il Programma territoriale di lotta alla zanzara tigre e alla zanzara comune. Il programma prevede impegni a carico del Comune per 766.783,60 euro e obblighi in capo ai soggetti privati, secondo la consueta ordinanza contro la zanzara tigre, in vigore anch’essa dall’1 maggio al 31 ottobre, e secondo una ulteriore ordinanza contro la zanzara comune. Quest’ultimo provvedimento, che riguarderà nello specifico le zone allagate, sarà emanato successivamente, quando la Regione darà le specifiche indicazioni tecniche. La Regione stessa ha ritenuto necessaria tale ordinanza, alla luce dei casi di virus da West Nile, veicolato appunto da tale zanzara, verificatisi l’anno scorso sul territorio regionale.

ZANZARA TIGRE: interventi di prevenzione e disinfestazione a carico del Comune
Il Comune, nell’ambito del contratto di servizio di disinfestazione sottoscritto con la società Azimut, si occuperà dei seguenti interventi: trattamenti larvicidi, che verranno effettuati da maggio a ottobre, sul territorio suddiviso per omogeneità di focolai in sette zone. Sono previsti 8 cicli di trattamenti, che interesseranno tutte le caditoie, i pozzetti stradali e le aree verdi pubbliche, nonché le scuole comunali. Verranno utilizzati prodotti inibitori di crescita a base di Diflubenzuron e/o Piriproxifen in formulazione liquida, in modo alternato per evitare forme di resistenza da parte delle larve. Trattamenti adulticidi: saranno attivati per far fronte a infestazioni particolarmente intense causate da abbondanti precipitazioni atmosferiche in siti sensibili quali scuole, strutture residenziali protette, in accordo con il dipartimento di Sanità Pubblica. In questo caso saranno utilizzate sostanze a base di piretrine naturali nel rispetto della normativa vigente in materia. Sul piano della prevenzione, anche quest’anno sarà attiva la rete di monitoraggio mediante ovitrappole, che consente di stimare il livello di infestazione da zanzara tigre attraverso la definizione quantitativa del numero di uova raccolte. Le ovitrappole verranno posizionate in area urbana da parte di operatori del dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con personale volontario della Protezione civile.
Tutti gli interventi svolti sul territorio verranno documentati da parte della società Azimut mediante la consegna di report giornalieri al Comune. L’efficacia dei trattamenti sarà testata attraverso controlli affidati a una ditta specializzata nel settore, su campioni di acqua al fine di accertare l’eventuale presenza e stato delle larve. In caso di inadempienza nei trattamenti e/o negligenza nell’attività svolta, verrà applicata alla società una penale di 5.000 euro per ogni controllo risultato negativo.

L’ordinanza
L’ordinanza emanata dal sindaco prevede, in dettaglio, sia gli obblighi a carico dei cittadini che quelli relativi a determinate categorie di soggetti il cui ambito di attività lavorativa potrebbe favorire la proliferazione di zanzare tigre. Nel perseguire l’obiettivo generale di evitare la presenza di acqua stagnante da qualsiasi ricettacolo di piccole o grandi dimensioni negli spazi aperti, pubblici o privati, il provvedimento vieta pertanto l’abbandono di contenitori e ne obbliga lo svuotamento qualora non possano essere rimossi. Gli obblighi si estendono al trattamento con prodotti larvicidi dell’acqua in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, fontane e piscine se utilizzate (diversamente vanno svuotate), a tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, a sfalciare l’erba. In merito all’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinanza da parte dei soggetti privati vigilerà la Polizia Municipale mentre il dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl si occuperà dei controlli nei luoghi sedi di attività produttive. Sono previste sanzioni fino a 516 euro in caso di mancato rispetto dell’ordinanza.
Distribuzione dei larvicidi
E’ prevista la distribuzione di confezioni gratuite di prodotto larvicida biologico (Bacillus thuringensis) presso le Circoscrizioni ed in occasione di pubblici eventi. Tali prodotti potranno essere acquistati in farmacia a prezzo ridotto, 2,5 euro, in virtù di un accordo assunto dal Comune con le stesse farmacie. Particolare attenzione verrà riservata ai cimiteri dove verranno collocati erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida biologico (Bacillus thuringensis) da utilizzare nei vasi portafiori.

LA LOTTA ALLA ZANZARA COMUNE
Per quanto riguarda la lotta alla zanzara comune il Programma territoriale prevede: censimento e caratterizzazione su cartografia delle raccolte di acqua con più campionamenti per ricerca larve fino a settembre con sopralluoghi bimensili ed estensione dell’attuale censimento dei focolai larvali della fascia litoranea e cittadina per un raggio di circa due chilometri anche nelle zone del forese. I focolai verranno georeferenziati e riportati su planimetria informatizzata. Sui focolai, attualmente censiti ed accessibili, verranno effettuati costanti controlli fino ad ottobre con frequenza variabile a seconda dell’andamento stagionale; al rinvenimento delle larve saranno effettuati trattamenti larvicidi. Al fine di prevenire la formazione e procedere ad una progressiva eliminazione dei focolai larvali sarà creata una banca dati informatizzata finalizzata alla problematica in esame. In applicazione al dispositivo di specifica ordinanza per le aree soggette a sommersioni periodiche artificiali, viene introdotto il concetto di mantenerle permanentemente allagate al fine di consentirne la colonizzazione costante da parte di pesci larvivori. Al fine di prevenire la formazione di focolai larvali, si prevedono quattro sfalci dei cigli stradali pubblici del territorio comunale. Per quanto riguarda i trattamenti adulticidi, si procederà in base alle stesse indicazioni dell’anno scorso.
Nelle località di Casal Borsetti, Marina Romea, Marina di Ravenna, Punta Marina, nell’ambito del Progetto regionale di lotta ai culicidi nelle aree ricadenti nel Parco del Delta del Po sono poi previsti monitoraggi con trappole a CO2 per la cattura delle zanzare adulte, svolti da centri specializzati.
Inoltre è prevista una attività sperimentale, che consiste nel posizionamento di 30 nidi per pipistrelli a Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti. La scelta di queste località per questo tipo di sperimentazione è dettata dalla presenza sul loro territorio, di vaste aree naturali in cui è maggiore l’infestazione di zanzare nostrane e può quindi essere efficace l’incremento di colonie di pipistrelli in queste zone. Si specifica che i pipistrelli non danno risultati apprezzabili nel contenimento della zanzara tigre, in quanto quest’ultima ha un comportamento nettamente diverso dalle zanzare nostrane. Qualora si notasse un’apprezzabile colonizzazione dei nidi posati, si valuterà l’incremento del loro numero nei prossimi anni.


IL TESTO DELL'ORDINANZA DEL COMUNE DI RAVENNA:
Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) nel territorio comunale di Ravenna relativamente al periodo 1 maggio – 31 ottobre 2010.

IL SINDACO

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
- Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;
- Dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
- Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1 maggio – 31 ottobre 2010, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
- Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con o senza sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di :
1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

- l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale d’Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 516,46 prevista dall’art.4 del Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda Usl di Ravenna (Dipartimento di Sanità Pubblica), nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.

 


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