FINANZIARIA 2010: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 19 gen 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Abbiamo qui brevemente sintetizzato le principali novità in materia di lavoro relative alla Finanziaria 2010. Naturalmente per i necessari chiarimenti e per ulteriori approfondimenti inviatiamo gli imprenditori associati a rivolgersi ai nostri uffici.

Ammortizzatori sociali in deroga.
Possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (comma 3 dell'articolo 8 del Dl 86/1988 e comma 1 dell'articolo 16 della legge 233/1991) ai fini dell'ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse previste dalla delibera Cipe 6 marzo 2009 n. 2, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera Cipe 31 luglio 2009 n. 70.

Apprendistato.
Finanziamento di 100 milioni per il 2010, di cui il 20% per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001). Sul fronte della retribuzione dell'apprendista è previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.

Beneficio per chi, destinatario di sostegno al reddito, accetta un lavoro con inquadramento inferiore.
In via sperimentale per il 2010, viene riconosciuto ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
Incrementata di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. La copertura degli oneri conseguenti è prevista, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate (articolo 61 della legge 289/2002) e, per l'anno 2011, mediante riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell'Economia (articolo 7-quinquies del Dl 5/2009).

Detassazione contratti di produttività.
Modificata la disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008): la misura è prorogata anche per il 2010. Intervento sulla riduzione dell'Irpef e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione dell'agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro.

Disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
In materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti è previsto che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di Cococo anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

Incentivo ai datori di lavoro che non licenziano.
Previsto per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 19, comma 1, del Dò. 636/1939. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.

Lavoro accessorio.
Modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio. Intervenendo sulla disciplina del lavoro accessorio (articolo 70 e seguenti del Dlgs 276/2003) si precisa che il ricorso a questa fattispecie di lavoro da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

Proroghe ammortizzatori sociali.
Prorogate al 2010 alcune disposizioni dell'articolo 19 del Dl 185/2008 che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità Cigs, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi, Cigs per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro Spa, l'indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

Reinserimento lavoratori svantaggiati.
Previste specifiche misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. Previsto un incentivo a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L'incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. I benefici sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all'articolo 7 del Dlgs 276/2003. Per queste finalità è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle misure è affidata a Italia Lavoro Spa.

Riduzione contributiva per i datori che assumono disoccupati over 50.
Viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

Somministrazione di lavoro.
I contratti di somministrazione possono essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Viene reintrodotto lo staff leasing, con l'abrogazione del'articolo 1, comma 46, della legge 247/2007.

Tutela lavoratori a progetto.
Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto (articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008), che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall'articolo 7-ter, comma 8, del Dl 5/2009) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto. È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4mila euro per questi lavoratori (escludi i titolari di lavoro autonomo), a condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20mila euro e superiore a 5mila euro, abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.

Utilizzo Tfr.
Continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di specifici interventi previsti all'elenco 1 della legge finanziaria 2007.

 

 


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