LO SMALTIMENTO ANNUALE DEI RIFIUTI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - giovedì 11 dic 2008 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come ogni anno, siamo a rammentare ai nostri Associati alcuni obblighi a cui sono chiamati tutti i prodottori/gestori di rifiuti. In particolare, con l’entrata in vigore del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Codice Ambientale) sono molti gli adempimenti che le imprese artigiane sono chiamate ad osservare.

Una delle maggiori novità del nuovo decreto riguarda le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei rifiuti pericolosi che non eccedono i 30 kg o litri al giorno; queste ultime sono tenute ai sensi dell’art. 212 comma 8, all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Un ulteriore cambiamento, riguarda le imprese artigiane fino a 3 dipendenti a libro paga che con la nuova normativa dovranno tenere il registro di carico e scarico anche per i rifiuti non pericolosi; infatti la nuova legge non prevede più l’esonero della tenuta del registro per i piccoli produttori artigiani con meno di tre dipendenti.

Ricordiamo che i registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere vidimati presso le Camere di Commercio.

La compilazione del registro di carico e scarico deve seguire la seguente tempistica:

a) per chi produce: la registrazione deve essere effettuata entro 10 gg. lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per chi svolge attività di smaltimento e recupero rifiuti: la registrazione deve essere effettuata entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
c) per che effettua raccolta e trasporto rifiuti: la registrazione deve essere effettuata almeno entro 10 gg. lavorativi dall’effettuazione del trasporto.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti:
a) Rifiuti non pericolosi - obbligo di smaltimento prima che il deposito temporaneo complessivo superi i 20 metri cubi oppure con cadenza trimestrale e comunque una volta all’anno;
b) Rifiuti pericolosi - obbligo di smaltire prima che il deposito temporaneo complessivo superi i 10 metri cubi oppure con cadenza bimestrale e comunque una volta all’anno;
c) Rifiuti sanitari - per le imprese che detengono meno di 200 litri la durata massima del deposito temporaneo è di 30 giorni dalla chiusura del contenitore stesso.
Vista la complessità della normativa gli uffici Confartigianato rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

EMISSIONI DA IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO
Per effetto della nuova normativa relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di composti organici volatili di talune attività industriali introdotta dal citato decreto 16 gennaio 2004, n. 44, le attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e  per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono essere ritenute assimilabili ad attività a ridotto inquinamento atmosferico anche ai sensi del Capo III, art. 5) del citato D.P.R. 25 luglio 1991, e pertanto possono essere autorizzate in via generale dalle competenti Autorità;
Con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 12707 del 17.09.2004, sono stati integrati i Criteri di Autorizzabilità approvati con la Determinazione n. 4606 del 4 giugno 1999, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. La Provincia di Ravenna ha, a sua volta, preso atto della determinazione della Regione con un provvedimento di autorizzazione di carattere generale per l’esercizio, la modifica ed il trasferimento delle attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie.

Comunicazione ai gestori
I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e per le tintolavanderie a ciclo chiuso sono tenuti ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. 44/04 a trasmettere ENTRO IL 31 DICEMBRE di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, la comunicazione annuale di attività conforme al modello di cui all’allegato al Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 598 del 4/10/2004.


Per informazioni inerenti la trasmissione della comunicazione annuale si invitano le imprese associate interessate a contattare gli uffici del Servizio Ambiente della Confartigianato della provincia di Ravenna.


 


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