ESTEROMETRO 2022: RINVIO AL 1° LUGLIO 2022

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 27 dic 2021 alle 16:22 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con il nuovo provvedimento del 23 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) sono state adeguate le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e, contemporaneamente, è stato abrogato il precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021.

 

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate mettono in pratica quanto stabilito con la conversione in Legge del Decreto fisco-lavoro nel quale è stato previsto che il nuovo esterometro entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

 

Sino a quella data, resta facoltativa la trasmissione tramite il Sistema di Interscambio dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti.

 

In pratica è stato concesso un rinvio di sei mesi che vede il prossimo anno dividersi in due:

 

- dal 1° gennaio al 30 giugno 2022: nulla cambia nei primi sei mesi, è necessario rispettare ancora le ultime scadenze secondo la tabella di marcia in vigore;

- dal 1° luglio 2022: per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA sono tenuti ad applicare le regole della fatturazione elettronica e non più con il tracciato dell’esterometro.

 

 Come da provvedimento allegato, dalla seconda metà dell’anno i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

 

- per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni);

- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

  

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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