DECORRENZA PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI IN CASO DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREGRESSI

News / Patronato INAPA - martedì 18 ott 2022 alle 16:56 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’INPS, con circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti), in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Nei casi in cui il requisito contributivo viene perfezionato a seguito di versamenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda relativi a periodi pregressi, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello di regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, sempreché sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste, tra le quali l’apertura della c.d. finestra; a tale ultimo riguardo, l’INPS specifica che questa va determinata non con riferimento alla data del versamento ma a quella in cui il requisito contributivo è perfezionato.

L’Istituto illustra inoltre le norme comuni in materia di decorrenza applicabili ai trattamenti di invalidità di cui alla legge n. 222/84 adottando il medesimo principio: in carenza del requisito di contribuzione al momento della domanda, qualora questo sia perfezionato successivamente con la regolarizzazione della contribuzione pregressa, il trattamento non potrà che avere decorrenza da data successiva al versamento e sempreché risultino perfezionati gli altri requisiti e condizioni richieste.

Riguardo, invece alla pensione di vecchiaia, l’INPS stabilisce che questa “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda”.

Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare gli addetti del Patronato INAPA.


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