INVIO SUL RAPPORTO BIENNALE PARITÀ UOMO-DONNA: PROROGA AL 15 LUGLIO 2024

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 23 apr 2024 alle 09:22 | A cura dell'Ufficio Stampa


Si informa che lo scorso 10 aprile è stato pubblicato sul portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso della proroga al prossimo 15 luglio 2024 del termine per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Ricordiamo infatti che l'articolo 3 della Legge 162/2021 stabilisce l'obbligo, a cadenza biennale (entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio) di redazione di un rapporto sul personale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese con più di 50 dipendenti.
Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Il rapporto deve esporre la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che, distinto per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, evidenzi il numero di lavoratori:
• assunti nel corso dell'anno di riferimento;
• coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
• interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
• il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
• interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali;
• sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
• coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad indicare ulteriori informazioni quali l'importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice (con l'indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo) ed il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il Ministero sul proprio sito istituzionale pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.

La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, inoltre se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.


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