DIMISSIONI: NUOVE MODALITA' DAL 12 MARZO 2016

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 07 mar 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Un nuovo adempimento graverà sul lavoratore e, indirettamente, potrebbe provocare problematiche al datore di lavoro.

Dal 12 marzo 2016 i lavoratori che intendono dimettersi dovranno (a pena di inefficacia della lettera ordinaria e il conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto) comunicare la loro intenzione tramite l’apposito modulo on line; stessa procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Per fare ciò, occorre seguire una procedura che di seguito si riporta.

Il lavoratore dovrà:

1. Registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;

2. Registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata.

Fatto questo passaggio, necessario per accedere al luogo fisico ove riportare tale comunicazione, lo stesso dovrà:

3. Compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;

4. Inviare il tutto al sistema informatico, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

In alternativa, potrà rivolgersi a un soggetto abilitato, che effettuerà la procedura a nome del lavoratore:

• Patronato,

• Organizzazione sindacale,

• Ente bilaterale,

• Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).

Oltre a oggettive complicazioni messe in campo per presentare una propria volontà (il volersi dimettere), le problematiche si ripercuotono anche sul datore di lavoro dal momento che, se non si segue questa strada, le dimissioni sono da reputare inefficaci, quindi nulle.

Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi protette, quali le dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro


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