Una volta entrata in vigore, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ripristinerà per il 2017 l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 per tutti i soggetti, sia per la parte statistica sia per quella fiscale. La norma sta creando molta incertezza nei contribuenti, sia per quanti ritenevano di non dover più presentare il modello, sulla base dell’abrogazione disposta dal D.L. n. 193/2016, sia per quanti seguendo il regolamento comunitario si apprestavano a comunicare i soli dati statistici.
Con un comunicato stampa del 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato l’interpretazione di una norma che è stata inserita nel Ddl di conversione del D.L. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe), secondo la quale per il 2017 viene reintrodotto, per tutti, l’obbligo di trasmettere il modello intracomunitario degli acquisti di beni e servizi (modello INTRA-2) mentre, dal 2018, viene ripristinato a regime, ma solamente per alcuni contribuenti in aderenza a quanto prevedono i regolamenti comunitari, tramite un provvedimento inter-direttoriale (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT).
Sulla questione è stato fatto un “pasticcio” a livello normativo, e la necessità di porvi rimedio con l’emanazione di una nuova norma, ancora più sbagliata, e il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate hanno creato ancora più incertezza negli operatori. In questo quadro di incertezza normativa ed interpretativa, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate è stato molto utile per chiarire che la norma di deroga sull’anno 2017, sebbene di contenuto più ampio, deve essere comunque letta in ragione del vincolo comunitario e deve pertanto essere ritenuta applicabile con riferimento:
- ai soli acquisti di beni;
- ai soli soggetti obbligati alla presentazione dei modelli con cadenza mensile, ossia quelli obbligati a comunicare i dati statistici.
Resta, tuttavia, il problema di dover esonerare dall’applicazione delle sanzioni le tante imprese che, in buona fede, omettano l’invio del modello o commettano degli errori nella compilazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2017.
Proprio per questi motivi si ritiene che eventuali invii tardivi o invii incompleti degli elenchi relativi al mese di gennaio 2017, debbano essere coperti dall'esimente dall'applicazione delle sanzioni prevista dall'art. 6, D.Lgs. n. 472/1997.