News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 18 dic 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?
La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cliente (può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle fatture cartacee?).
Al quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito: "L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cliente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica".
Tutte le fatture che verranno spedite ai propri clienti dall'1/1/2019 dovranno essere inviate in formato elettronico.
Ciò comporta che le fatture emesse con data 2018 ma spedite solo nel 2019 dovranno essere inviate, per essere considerate fiscalmente valide, in formato elettronico.
In considerazione di ciò:
Gli uffici del servizio fiscale di Confartigianato della Provincia di Ravenna sono disposizione delle aziende associate per ulteriori chiarimenti.
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