News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 05 lug 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con il provvedimento di ieri, 4 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le ulteriori modalità per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio, come previsto dalla circolare n.15 del 29 giugno us, indicando gli strumenti con cui i contribuenti, che non abbiano ancora a disposizione il registratore telematico, potranno adempiere al nuovo obbligo.
Pertanto, al fine di non incorrere in sanzione durante il periodo semestrale di moratoria, dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro e, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti gli altri, l’obbligo di memorizzazione giornaliera può essere adempiuto momentaneamente, fino a che non sarà attivato il registratore telematico, continuando ad emettere le ricevute fiscali e scontrini fiscali, registrando l’incasso nel registro dei corrispettivi, e procedendo con la trasmissione dei dati secondo le modalità indicate nel provvedimento, che saranno messe a disposizione entro il 29 luglio pv.
Nello specifico, i servizi disponibili, durante il periodo transitorio, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono tre:
Ø un servizio di upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di “ventilazione”, oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
Ø un servizio web, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
Ø una terza soluzione consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.
Il provvedimento precisa inoltre che i dati possono essere trasmessi dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, appositamente incaricato e, obbligato a rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e ricevuta la quale ne attesta l’avvenuta presentazione.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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