BREXIT - OPERAZIONI INCOMPIUTE A FINE 2020 FRA UE E UK

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 31 dic 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Termina oggi, 31 dicembre 2020, il periodo transitorio, iniziato il 1° febbraio 2020 che ha dilazionato gli effetti fiscali della Brexit al 1° gennaio 2021.

Secondo l’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, a partire da domani, 1° gennaio 2021, il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un “Paese terzo”.

Il post Brexit, sarà regolato dall’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra Ue e Regno Unito, pubblicato il 26 dicembre 2020.

In realtà, si tratta di un Accordo il cui Iter normativo è invia di completamento in queste ore.

In questo contesto è necessario tenere sotto controllo le operazioni transfrontaliere incompiute al termine del periodo transitorio, come ad esempio, le operazioni relative a beni spediti nel 2020 che arriveranno a destinazione nel 2021.

Queste transazioni sono regolate dall’Accordo di recesso.

In particolare, l’Accordo prevede un principio di “continuità” di validità delle norme Ue, in base al quale i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/Ce si applicano per cinque anni dopo la fine del periodo transitorio in riferimento alle operazioni effettuate prima della fine del periodo transitorio tra il Regno Unito e la Ue. In pratica, le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio nel periodo transitorio e ha fine quando il periodo transitorio è terminato mantengono la natura di operazioni intra-Ue.

Pertanto, le stesse transazioni continueranno a qualificarsi:

Ø  come cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazioni, nel Paese da cui partono;

Ø  come acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano;

con la conseguenza che rileveranno ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia sarà richiesta la verifica presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante documentazione che attesti l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Sempre in riferimento al principio di “continuità”, i beni che, trasportati fuori dallo Stato membro della Ue al Regno Unito prima del termine del periodo transitorio e successivamente dovessero rientrare nel territorio dell’unione europea, beneficiano della possibilità di non pagare l’iva all’atto dell’importazione di tali beni.

Per ultimo si ricorda che, come previsto dall’Accordo di recesso, c’è la possibilità, sussistendone le condizioni, di presentare istanza di rimborso dell’Iva pagata nel Regno Unito e viceversa, entro il 31 marzo 2021.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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