LAVORO NOTTURNO E LAVORAZIONI USURANTI, OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 16 mar 2022 alle 14:14 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Decreto Legislativo n. 67 del 21/04/2011 recante disposizioni per 'l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai datori di lavoro che impiegano lavoratori nelle attività individuate nel medesimo decreto.

Questo è l'elenco delle lavorazioni e dei lavori oggetto del Decreto:

1.lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

2.lavoratori notturni;

3.lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo;

4.conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il termine per l'invio delle comunicazioni è fissato al 31 marzo.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) di detto D.Lgs. n. 67/2011 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2011 i lavoratori notturni sono identificati nelle seguenti categorie:

- lavoratori a turni, di cui all’articolo 1 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (ovvero periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno, non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 01 luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 01 luglio 2009;

- al di fuori dei casi di cui al numero 1) della presente circolare, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

In presenza di lavoratori somministrati l'onere della comunicazione ricade sull'impresa utilizzatrice.

Ricordiamo, inoltre, l'obbligo di comunicazione specifica quando il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena. In questo caso il datore deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall'inizio delle medesime.

Informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti agli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro dell'Associazione.


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