NUOVO ESTEROMETRO - ULTERIORI CHIARIMENTI IN CIRCOLARE

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 21 lug 2022 alle 16:01 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare n. 26/E pubblicata il 13 luglio us, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), la cui disciplina ha subito significative modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.
La circolare, nel format domanda/risposta, fornisce indicazioni in merito all’ambito applicativo dell’adempimento, alle modalità di compilazione del file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, nonché agli obblighi di conservazione.

Ambito di applicazione dell’esterometro
Il primo chiarimento riguarda la tipologia di operatori che rientrano nell’ambito applicativo dell’esterometro.
In merito, è stato precisato che la trasmissione riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori privati. Infatti, l’adempimento non si basa solo su un controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma anche su un monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “soggetto estero”. Tale precisazione si riflette anche sulla natura delle operazioni che rilevano ai fini dell’adempimento. Non rileva infatti, che gli acquisti di beni e servizi non siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. Tuttavia gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. da 7 a 7-octies Decreto IVA) dovranno essere comunicati solo quando l’importo sia superiore a € 5.000 per ogni singola operazione.
Anche l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, a seguito delle nuove regole, diventerà generalizzato, non prevedendo più deroghe dal punto di vista soggettivo dal 1° gennaio 2024
Pertanto, come evidenziato nella circolare, sia i contribuenti in regime forfetario (art.1 c. da 54 a 89 L.190/2014), sia gli enti non commerciali (per le operazioni realizzate nella sfera commerciale) compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022 rientrano tra i soggetti obbligati all’adempimento.

Compilazione del file XML e trasmissione
Il chiarimento più atteso, dopo alcune indiscrezioni che erano emerse nei giorni scorsi, riguarda la compilazione del file Xml da trasmettere allo Sdi per quanto riguarda la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che hanno formato oggetto dell’operazione.
Infatti, in un primo momento sembrava che il soggetto passivo nazionale dovesse inserire una descrizione dettagliata, mentre l’Agenzia, richiamando l’esempio della compilazione della fattura differita (in cui è sufficiente il richiamo al documento di trasporto), ritiene sufficiente l’indicazione della parola “beni” o “servizi” in funzione dell’oggetto dell’operazione.
Per quanto riguarda i termini di trasmissione, l’Agenzia evidenzia che non è previsto un termine “fisso, bensì “mobile” legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. E’ il caso di acquisti da soggetti extra-Ue, in assenza di un documento comprovante l’operazione o questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (art.6, comma 6, Dpr 633/72).
Per quanto riguarda esportazioni e importazioni per le quali è emessa la bolletta doganale, non esiste il divieto di trasmissione dei dati, ma l’assenza dell’obbligo. Ciò, in quanto, bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono dall’obbligo di trasmissione dati, anche al fine di evitare duplicazioni di informazioni trasmesse e messe a disposizione dei contribuenti.
Ulteriore chiarimento, fino ad ora ipotizzato e solo ora confermato, riguarda la possibilità di assolvere all’integrazione o autofatturazione mediante SdI, potendo il contribuente provvedervi in altro modo, per esempio con modalità analogica. Fanno però eccezione gli acquisti di beni da San Marino, per i quali il cessionario nazionale deve effettuare l’integrazione trasmettendo al SdI il file TD19. Viene quindi opportunamente precisato che i due adempimenti sono autonomi, fermo restando che è sempre possibile un unico adempimento per entrambe. Ne consegue che il tardivo o mancato invio dei dati nei termini richiesti dall’esterometro configura una violazione inerente l’obbligo di comunicazione per il quale la sanzione è confermata in 2 euro per ciascuna omessa o ritardata comunicazione, con un massimo di euro 400 mensili (ridotta alla metà se l’invio avviene entro 15 giorni dal termine). Nel caso invece l’invio dei dati al SdI assolva anche gli obblighi di autofatturazione o di integrazione della fattura, eventuali violazioni determinano l’applicazione di sanzioni più severe in materia di reverse charge (dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro).

Conservazione
Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, qualora il soggetto residente o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente ed indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”, ciò assolve l’obbligo della fattura elettronica e il documento va conservato in modalità elettronica. Diversamente, se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o una bolletta doganale, occorre utilizzare il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da “IT”. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento va comunque conservato. Analoghe considerazioni valgono anche per il ciclo passivo di fatturazione.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, infine, che i file Xml riguardanti le operazioni con l’estero:
• costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17 giugno 2014 e, come tali devono essere conservati a norma di legge (seguendo le relative regole);
• se contengono il campo 2.1.1.6.1, ”Bollo virtuale”, valorizzato con “SI”, l’informazione sarà presa in considerazione ed esposta nell’elenco A del servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell’imposta di bollo.


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