BOLLETTE DOGANALI: IL PROSPETTO DI RIEPILOGO CONSENTE LA DETRAZIONE DELL'IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 10 ago 2022 alle 08:00 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la risposta all’interpello n. 417 del 5 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto piena legittimità dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA avvalendosi del nuovo 'prospetto contabile' che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attualmente rilascia a seguito dell’acquisizione della dichiarazione doganale all’importazione.
L’annotazione del nuovo prospetto nel registro degli acquisti sostituisce, anche ai fini della detrazione IVA, la registrazione della bolletta doganale che l’Agenzia mete a disposizione contestualmente allo svincolo delle merci.

Il prospetto, condiviso dall’Agenzia delle Entrate, è stato approvato con Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 3 giugno 2022 e riporta i dati necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana (vedi news su questo sito dell’8 giugno u.s). Tuttavia, il processo di introduzione del prospetto di riepilogo contabile non è ancora ultimato.
Come segnalato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nota n.329889 del 14 luglio us) la consultazione del prospetto è risultata ancora indisponibile presso il portale unico Dogane e Monopoli (PUDM). Per questa ragione, è stato chiarito che gli operatori economici possono acquisire le informazioni relative all’IVA liquidata all’importazione mediante il 'prospetto di sintesi della dichiarazione doganale' stessa.

In seguito, con l’avviso del 20 luglio 2022, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che, in considerazione del perdurare delle difficoltà tecniche, è momentaneamente possibile utilizzare il vecchio messaggio 'IM', mentre il giorno successivo ha precisato che è comunque preferibile utilizzare tale messaggio nel caso che le dichiarazioni presentino lettera di intento, richieste di continenti o titoli AGRIM (prodotti agricoli), nonché in caso di richieste del regime 51 (sistema di sospensione) e 53 (ammissione temporanea di merce), mentre la disponibilità dei 'prospetti di riepilogo contabile' è rimandata a nuova comunicazione.

Quanto alla richiesta dell’interpellante di poter utilizzare, ai fini della detrazione, il 'documento di cortesia' emesso dagli spedizionieri doganali (copia cartacea della bolletta) l’Agenzia ritiene che il contenuto è rimesso alla 'discrezione' dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che è possibile avvalersi della semplificazione prevista dall’art. 6 del Dpr 695/96 anche per la registrazione nel registro IVA acquisti delle bollette doganali, ora dei 'prospetti di riepilogo ai fini contabili', relativi ad operazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese. E’ però necessario collegare il 'documento riepilogativo' ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel 'documento riepilogativo' dei numeri MRN delle importazioni, oltre all’ammontare della base imponibile e dell’IVA all’importazione), consentendo l’individuazione in maniera univoca e immediata dell’operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Naturalmente resta fermo l’obbligo di conservare il 'documento riepilogativo' insieme ai singoli 'prospetti di ripilogo ai fini contabili'.


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