FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 1° OTTOBRE 2022

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 20 set 2022 alle 12:03 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto 2022, sul proprio sito Internet, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell’esterometro, utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022.

L’aggiornamento delle specifiche tecniche ottimizzando il procedimento di fatturazione elettronica tra privati, senza impattare sulla procedura di fatturazione elettronica con la PA, intende assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura elettronica.

In modo particolare, le principali novità riguardano:

• l’introduzione di un nuovo tipo documento, il TD28 per le operazioni con San Marino;

• ulteriori funzionalità relative al blocco “Altri Dati Gestionali”;

• l’aggiornamento di alcuni codici di controllo sulle fatture elettroniche transitate via Sdi;

Acquisti di beni da San Marino (nuovo tipo documento TD28)

Dallo scorso 1° luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti. Va evidenziato, tuttavia, che la normativa sanmarinese esclude da tale obbligo, consentendo l’emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00. L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece essere adoperati per l’assolvimento dell’IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito dell’imposta.

Nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali”

Al fine di riportare in fattura l'informazione relativa all'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24, in sede di liquidazione periodica dell'IVA, l'elemento TipoDato va valorizzato con la stringa "F24".

Nel caso di operazioni di estrazioni beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d'imposta dell'operazione, l'elemento TipoDato va valorizzato con la stringa:

  • "Nell'Anno", nel caso in cui l'estrazione del deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;
  • - "AnniPreced", nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto sena pagamento d'imposta.

Controllo sul contenuto della fattura elettronica (codici errore)

Il Sistema di Interscambio (SdI), al fine di garantire la coerenza del contenuto degli elementi informatici previsto dalle regole tecniche, effettua alcuni controlli e, in caso di mancato rispetto delle predette regole, il documento viene rifiutato indicandone la motivazione.

Una assoluta novità riguarda l’introduzione del nuovo codice 00476, il quale indica che, in caso di:

  • fatture ordinarie, gli elementi 1.2.1.1.1 e 1.4.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT;
  • fatture semplificate, gli elementi 1.2.1.1.1 1 e 1.3.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.

In pratica, non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da IT.

Un’interessante conseguenza operativa deriva poi dalla lettura combinata dei rinnovati codici di controllo per gli errori 471, 472 e 475:

  • Codice 00471, il quale indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 , il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente, in quanto i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;
  • Codice 00472, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 , il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente, in quanto i valori del tipo documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
  • Codice 00475, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 , deve essere presente l’elemento 1.4.1.1. del cessionario/committente, in quanto i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente.

Infine sono state aggiornate le descrizioni:

  • del codice 00473, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 , deve essere presente l’elemento 1.2.1.1.1 non è ammesso, in quanto i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore OO nell’elemento 1.2.1.1.1 per le operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del valore TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 deve essere valorizzato con il valore SM;
  • del codice 00401, che ricorre, per le fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.1.14 è presente a fronte di 2.2.1.12 diversa da zero e, per le fatture semplificate, quando il valore di cui all’elemento 2.2.4. è presente a fronte di 2.2.3.2 diversa da zero;
  • del codice 00430, che ricorre, per le fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.2.2 è presente a fronte di 2.2.2.1 diversa da zero in quanto l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e, quindi non è ammessa la presenza dell’elemento , ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16;
  • del codice natura N7, riferito all’IVA assolta in altro Stato UE per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art.7-octies, comma 1, lettera a) e b), e art. 74-sexies del Dpr n. 633/72.

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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