FRINGE BENEFIT 2022: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 16 nov 2022 alle 15:05 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'Agenzia delle Entrate, con la propria recente circolare n.35/2022, ha fornito chiarimenti in merito all'innalzamento del limite massimo dei Fringe Benefit a 600 Euro ed alla sua tassazione in caso di superamento.

Il Decreto Aiuti-bis ha modificato per il periodo d'imposta 2022 la disciplina dei fringe benefit:
• include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• ha innalzato dai € 258,23 ad € 600,00 il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit, il recente Decreto aiuti quarter, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale porterà, sempre per il 2022, il limite ad euro 3.000.

Con la circolare n.35/2022, l'Agenzia ha chiarito alcuni aspetti riguardo le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-bis, che si ritiene possano essere applicati anche alle previsioni del Decreto Aiuti quarter, che porta il limite di esenzione dei fringe benefit a 3.000 Euro per l’anno 2022.

1) in merito al rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, l'Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Per eventuali controlli, sull'inclusione delle utenze sopra descritte tra i fringe benefit, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa.

2) per quanto riguarda la tassazione in caso di superamento della soglia di € 600,00 ( con il decreto quarter (3.000,00) del fringe benefit, l'Agenzia chiarisce che la deroga prevista dall'art 12 del Decreto Aiuti-bis riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie dei fringe benefit, senza comportare quindi alcuna modifica al regime di tassazione in caso di superamento.
Per cui nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore di fringe benefit del lavoratore superi la soglia di esenzione di 600,00 (3.000,00) euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto.

Rammentiamo che per fringe benefit si intendono, benefit per uso promiscuo auto, benefit per uso abitazione e utenze, benefit per buoni spesa, buoni carburante, buoni acquisto, in nessun caso i benefit sono denaro o importi erogati nelle buste paga che devono essere assoggettati a contribuzione e tassazione fin dal primo euro riconosciuto.

Per informazioni ed approfondimenti, le imprese associate possono contattare:

per Confartigianato Sezione di Ravenna: Marco Baccarani marco.baccarani@confartigianato.ra.it tel. 0544.516125
per Confartigianato Sezione Bassa Romagna: Manoela Baldi manoela.baldi@confartigianato.ra.it tel. 0545.280634
per Confartigianato Sezione della Romagna Faentina: Marco Spina marco.spina@confartigianato.ra.it tel. 0546.629710

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