BOLLO E-FATTURA: LA PRIMA VOLTA PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 24 nov 2022 alle 09:37 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nell’ambito del consueto ingorgo fiscale di novembre si segnala fra le altre la scadenza dell’imposta di bollo del trimestre luglio-settembre entro il 30 novembre 2022.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6, DM 17/06/2014, ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. In particolare, l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Entro il 30 novembre 2022 devono provvedere a versarla, unitamente all’imposta di bollo del 3° trimestre 2022 a prescindere dall’importo, coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2022 non hanno superato la soglia di 250 euro. L’imposta relativa al 4° trimestre, invece, andrà poi versato entro il 28 febbraio 2023.

L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica per i forfetari trascina ulteriori scadenze e adempimenti fra i quali la nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo che, così come previsto per tutte le fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio, dovrà essere pagata a cadenza trimestrale e secondo le procedure predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

Per i forfetari soggetti alla fattura elettronica, quella del 30 novembre p.v. è la prima scadenza per versare il bollo del terzo trimestre (luglio-settembre). Entro il 15 novembre potranno consultare l’importo dovuto prima di pagare.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B). I contribuenti possono indicare l’importo indicato dall’Agenzia o modificarlo se lo ritengono errato.

Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato con le seguenti modalità:
pagamento diretto sul conto corrente indicato;
• attraverso F24.

Gli uffici del Servizio fiscale dell’Associazione sono a disposizione delle aziende aderenti per ulteriori chiarimenti.


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