IMPRESE "APRI E CHIUDI"

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 05 apr 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


La manovra estiva 2010 con gli artt. 23 e 24 del D.L. N° 78/2010 ha previsto disposizioni di contrasto nei confronti delle imprese “ apri e chiudi” e di quelle in perdita sistematica rispondendo all’esigenza di monitorare in modo puntuale , nell’ambito dell’attività di controllo , quelle situazioni ad elevato rischio evasione, tra le quali rientrano le imprese sopra dette , ossia quelle che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio della stessa e quelle in perdita sistematica.

Per questa loro peculiarità , tali imprese sono inserite ex lege nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’ Agenzia delle entrate, dalla Guardia di finanza e dell’Inps , atteso che , dall’esperienza dei controlli fiscali , a questa categoria di contribuenti sono stati spesso associati comportamenti fraudolenti sia di natura fiscale (false fatturazioni e frodi ) sia contributiva.
Si evidenzia inoltre, che la disposizione di cui all’art. 23 in esame fa riferimento alle sole imprese ( a prescindere dalla natura giuridica delle stesse ) e non ai professionisti, nonché ad un periodo di tempo che non è l’anno di imposta , ma l’anno solare.
 
La disposizione contenuta nel c. 1 dell’art. 24 si riferisce, nello specifico, alle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più annualità e per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate esulano da ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell’impresa stessa. Ai fini del controllo , la norma esclude espressamente le perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, trattandosi di componenti reddituali tassati in capo ai percettori. La norma non individua un periodo temporale minimo trascorso il quale la perdita può definirsi sistematica; pertanto la perdita fiscale che si protrae per almeno 2 esercizi consecutivi sarà sufficiente, in assenza di deliberazioni sociali di aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse, a legittimare l’attività di accertamento da parte degli Organi di controllo . (C.M. 15/02/2011 N° 4/E) 

Per approfondimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del settore fisco e consulenza aziendale di Confartigianato.


‹ Torna all'elenco