IMPRESE DEL VERDE: PER SFALCI E POTATURE OCCORRE DIMOSTRARE IL TRASPORTO LECITO, IN CASO CONTRARIO SCATTA IL REATO DI TRASPORTO ABUSIVO DI RIFIUTI

News / Associazioni di mestiere - martedì 14 feb 2023 alle 10:12 | A cura dell'Ufficio Stampa


Le imprese del Verde, per poter regolarmente trasportare i propri rifiuti del tipo 'sfalci e potature', devono provvedere all'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, con un’apposita procedura semplificata rispetto a quanto previsto per le aziende che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La necessità dell'iscrizione ora è fissata anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la nr. 4221 del 01.02.2023, che ha imposto il sequestro di un veicolo colto a trasportare rifiuti del tipo 'sfalci e potature', deducendo che i suddetti materiali, non ricadendo nei dettami dell’art.185 comma 1 lettera f (sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa), non ricadono nell'ambito dell'esclusione dalla parte IV del decreto stesso.

In pratica: non potendo dimostrare che i materiali derivanti da sfalci e potature siano fuori dalla disciplina dei rifiuti, essi sottostanno alle regole dell’articolo 185, comma 1, lettera f) Dlgs 152/2006, e il loro trasporto non autorizzato risulta quindi illecito.

L’articolo summenzionato, infatti, fissa le condizioni per le quali tali materiali sfuggono alla normativa sui rifiuti, nel caso in cui sfalci e potature siano riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, senza mettere il pericolo salute o ambiente.

Non potendolo dimostrare, scatta l’illecito, come “probabilità di commissione del reato” di “trasporto abusivo di rifiuti”.


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