SFALCI E POTATURE FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 11 apr 2023 alle 09:51 | A cura dell'Ufficio Stampa


La normativa che disciplina la gestione di sfalci e potature si caratterizza per una sua particolare difficoltà dovuta alla diversa classificazione dei rifiuti urbani o speciali seguendo il criterio della provenienza. La recentissima sentenza (4221/2023) della Corte di Cassazione stabilisce quando si tratta di rifiuti e quando invece trattasi di “materiali” che non sono rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali conferma l’obbligo di iscrizione per tutte le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura in aree verdi pubbliche, o private ma adibite a uso pubblico.In merito alle esclusioni dai rifiuti, la nota ministeriale 14 maggio 2021 prot. 0051657 ripercorre il quadro normativo vigente di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 (come modificato sul punto dal Dlgs 116/2020 cit.); tuttavia, non ne chiarisce il confine applicativo, non a caso l’esclusione si ha anche per “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, impiagati in agricoltura, silvicoltura , per la produzione di energia da tale bio-massa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Alla luce di tale previsione la nota ministeriale asserisce che “non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”, purché però siano “riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi”. La nota prosegue evidenziando l’elemento finalistico della condizio ne apposta dalla norma: “l’impiego dei materiali deve avvenire in processi che non arrecano danno all’ambiente o mettono in pericolo la salute umana”. Il tutto per “assi curare la massima tutela ambientale e sanitaria”. Il Dlgs 152/2006 con l’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), punto 5 integra l’elenco dei rifiuti urbani inserendo “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.

Sembrerebbe tutto chiaro considerando che anche la nota del Ministero prosegue asserendo che se non ricorrono le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione individuata dal sopra citato articolo 185, Dlgs 152/2006 (es. quando i materiali sono impiegati in processi diversi da quelli elencati) “è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto” nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184‑bis, Dlgs 152/2006. Se i materiali non siano esclusi dal regime sui rifiuti (articolo 185, cit.) o non è possibile qualificarli come sottoprodotti (articolo 184‑bis, cit.), o quando ricorrano, comunque, le condizioni relative al “disfarsi” previste dalla definizione di rifiuto (articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) i residui in argomento, prosegue la nota ministeriale, “devono essere qualificati come rifiuti”.

Quando i materiali sono rifiuti, occorre distinguere tre ipotesi e più precisamente :
• materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono né le condizioni di esclusione (articolo 185) né quelle relative al sottoprodotto (articolo 184‑bis). In questo caso, “i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), punto 5”.
• materiali prodotti da attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono né le condizioni di esclusione (articolo 185) né quelle relative al sottoprodotto (articolo 184‑bis, cit.). In questo caso “i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L‑quinquies”, parte quarta, Dlgs 152/2006 il quale indica le attività dalle quali si originano i rifiuti ex speciali assimilabili, ora assimilati “ex lege” agli urbani.
• materiali prodotti da attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati. In questo caso i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), punto 1”, Dlgs 152/2006.

Il Ministero inoltre da un’indicazione molto importante in merito alla classificazione precisando che “nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile uti lizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali”.E’ comprensibile che la molteplicità di posizioni che lo stesso materiale riveste e che, pertanto, gli sfalci e le potature sono classificati come segue, esclusivamente in ragione del canone relativo alla provenienza, il che incide anche sulla iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali:

Provenienza Classificazione Riferimento normativo Iscrizione Albo nazionale Gestori ambientali per raccolta e trasporto
manutenzione del verde pubblico rifiuti urbani articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), n. 5, Dlgs 152/2006 Cat. 2‑bis
manutenzione del verde privato realizzata da un’impresa rifiuti speciali articolo 184, comma 1, lettere a), d) Dlgs 152/2006 Cat. 2‑bis
manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati rifiuti urbani articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), punto 1, Dlgs 152/2006 non richiesta


Ricordiamo che in aggiunta a quanto indicato nel prospetto di cui sopra si trovano le esclusioni dal regime dei rifiuti previste :
• dall’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 cit. ove si tratti di materiali ivi espressamente previsti come esclusi dalla disciplina sui rifiuti;
• dall’articolo 184‑bis, Dlgs 152/2006 ove si tratti di sot toprodotti cioè di materiali che derivano da un processo di produzione (di cui sono parte integrante ma il cui scopo primario non è produrli) e che ne alimentano un altro.

Con la sentenza 1 febbraio 2023, n. 4221, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto e che quindi rientrano nella deroga di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti” .
La Corte ha, pertanto, condiviso l’attività del Giudice di merito affermando che “In assenza di alcun elemento dal quale desumere che gli sfalci e le potature trasportati dal ricorrente fossero destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate all’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006, il Tribunale ha logicamente ritenuto di attribuire ai materiali rinvenuti la qualifica di rifiuti.

Per informazioni ed approfondimenti, le imprese associate possono contattare, presso la Sede provinciale di Confartigianato: Giulio Di Ticco, tel. 0544.516179


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