NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

News / Ufficio sindacale - mercoledì 03 mag 2023 alle 08:10 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il nuovo Codice degli Appalti si compone di 229 articoli, oltre ad una serie di Allegati sostitutivi sia di quelli che accompagnavano il D.Lgs. n. 50/2016, sia delle diciassette Linee Guida ANAC e dei circa quindici Regolamenti in materia, tra cui il D.P.R. n. 207/2010.

L’operatività del nuovo Codice degli Appalti si articola in tre fasi:

1° aprile 2023 entrata in vigore
1° luglio 2023 abrogazione del vecchio Codice e acquisizione di efficacia del nuovo
1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti


È dunque previsto, tra aprile e luglio del corrente anno, un complesso regime transitorio durante il quale i due testi coesisteranno, fermo restando che per gli avvisi o i bandi per gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture emessi in tale arco temporale continueranno ad applicarsi le norme procedurali contenute in quello prossimo alla “pensione” che, limitatamente ad alcuni capitoli, proseguirà il suo cammino fino al 31 dicembre 2023.
La parola-chiave del nuovo impianto normativo è 'semplificazione': snellire le procedure e gli adempimenti burocratici per far sì che i cantieri siano più rapidi e le opere vengano realizzate in tempi molto più ristretti. Tutto ciò senza tralasciare il fondamentale aspetto della qualità delle lavorazioni e dei processi, che deve essere sempre garantita.


PRINCIPI GENERALI
I principi generali del nuovo Codice, che sono posti alla base di ogni appalto pubblico, sono così identificati:
• Principio del risultato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
• Principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
• Principio dell’accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

In secondo piano rispetto ai precedenti, ma di altrettanta importanza, emergono ulteriori principi, quali: buona fede e tutela dell’affidamento; solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale; conservazione dell’equilibrio contrattuale; equo compenso.


DIGITALIZZAZIONE

Uno dei punti focali del nuovo Codice è la digitalizzazione, che si configura come il carburante dell’intero sistema e, contestualmente, il motore per modernizzarlo, ivi incluso il momento dell’accesso agli atti: a tale asset strategico, è interamente dedicata la parte II del testo, che struttura di fatto un sistema di e-procurement tale da informatizzare i vari step degli appalti pubblici.
Esso si fonda sui seguenti elementi:
• Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
• Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE);
• Piattaforme di approvvigionamento digitale;
• Procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti, dal 1° gennaio 2024, avranno l’obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM) e dovranno, quindi, adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, nonché per gli interventi su quelle già esistenti, per importi a base di gara superiori a un milione di euro.


PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Il nuovo Codice mette a regime le deroghe varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo e medio importo, stabilizzando le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal D.L. n. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”).
Nello specifico, l’articolo 50 disegna un sistema di procedure per l’affidamento differente e semplificato rispetto all’impianto precedente.
Per quanto riguarda il capitolo “Lavori”, sono previsti:
• affidamento diretto fino a 150.000 euro;
• procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per i lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;
• procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.382.000).

Per il capitolo “Servizi e forniture”, sono invece previsti:
• affidamento diretto fino a 140.000 euro;
• procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per i servizi/forniture fino alla soglia di rilevanza europea (431.000 per appalti di forniture, servizi progettazione, 1000.000 per contratti di servizi).

Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro, è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione: con la liberalizzazione degli appalti sotto soglia, dunque, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.
Infine, per gli appalti fino a 500.000 euro, le piccole Stazioni Appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate: si tratta di una riduzione notevole dei tempi soprattutto per quei piccoli Comuni che devono procedere a lavori di lieve entità ma di notevole importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.


RUP - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Il nuovo Codice ridefinisce il ruolo del RUP: l’acronimo resta lo stesso, ma la lettera “P” finale non indica più il “Procedimento”, bensì il “Progetto”.
Nell’intenzione del legislatore vi è l’alleggerimento delle responsabilità di tale figura, che vengono diversamente allocate. Restano in capo al Responsabile le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ma l’articolo 15, comma 6, stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.
Altra novità è contenuta nell’articolo 2, comma 3, dell’Allegato I.2, dove si legge: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”.


SUBAPPALTO
Il D.Lgs. n. 36/2023, recependo le indicazioni provenienti dall’Europa, dà ampio spazio al subappalto senza limiti percentuali e “a cascata”, salvo il caso in cui la SA intervenga a porre restrizioni alla sua applicabilità con opportune, specifiche motivazioni espresse nel documento di gara.


CONCESSIONI
Per i concessionari scelti senza gara, il nuovo Codice stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture, fatta eccezione per alcuni settori quali ferrovie, aeroporti, gas e luce.


PROGETTAZIONE
Il nuovo testo, con intenti di semplificazione, abolisce completamente il livello intermedio di progettazione (progetto definitivo), per cui ne restano soltanto due, i cui contenuti sono definiti nell’Allegato I.7:
• progetto di fattibilità tecnico-economica;
• progetto esecutivo.


APPALTO INTEGRATO

Il nuovo Codice consente, dal 1° luglio 2023, il ricorso all’appalto integrato senza i divieti presenti oggi. In particolare, per gli appalti complessi, la stazione appaltante o l’ente concedente possono stabilire che il contratto abbia come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Detta facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.


DISSENSO COSTRUTTIVO
Un’ulteriore importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando sia coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi, l’ente che esprime il proprio “no”, sarà tenuto non solo a motivarlo, ma anche e soprattutto a fornire una soluzione alternativa.


REVISIONE PREZZI
Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano automaticamente per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
A tal proposito, si fa riferimento agli indici sintetici elaborati dall’ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale dell’Istituto stesso. Si specifica che il MIT può prevedere ulteriori indici e che i prezzari elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera.


QALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI
Si prevede la qualificazione per procedure di importo superiore alle soglie per l’affidamento diretto di forniture/servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e, in sede di prima applicazione, le Stazioni Appaltanti delle Unioni di Comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni, sono iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva. Le stesse dovranno dunque presentare domanda di iscrizione con riserva a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate, mentre dal 1° gennaio 2024 dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime negli stessi elenchi. L’iscrizione con riserva ha infatti una durata non superiore al 30 giugno 2024.


RATING D’IMPRESA
L’articolo 109 demanda all’ANAC l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese.


CONFLITTO DI INTERESSE
Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.


ILLECITI PROFESSIONALI
La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma all’articolo 98.
Nella riformulazione del Codice si è proceduto, infatti, ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle relative fattispecie e stabilendo, nello specifico, che l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla SA con mezzi adeguati.


PERIODO TRANSITORIO
Come anticipato nel primo paragrafo di questo post, per il nuovo Codice è prevista una data di entrata in vigore (1° aprile 2023) diversa da quella di efficacia (1° luglio 2023), momenti che solitamente coincidono.
Tuttavia, gli articoli da 215 a 219 del nuovo Codice, relativi ai Collegi consultivi tecnici, si applicano da subito. Diversamente, determinate disposizioni del vecchio testo continueranno ad essere operative fino al prossimo 31 dicembre: si tratta di alcune norme in materia di pubblicità (gli avvisi e i bandi continueranno ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici), programmazione, digitalizzazione (presentazione del Documento di gara unico europeo, deposito del Contratto di subappalto, Fascicolo virtuale dell’operatore, Osservatorio ANAC e Casellario Informatico dei contratti), accesso agli atti, subappalto e verifica dei requisiti.
Infine, laddove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, verranno completamente superati Linee Guida e Regolamenti dell’ANAC.


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