LEGGE DI BILANCIO 2024: LE NOVITA' IN MATERIA DI IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 09 gen 2024 alle 08:25 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) che prevede alcune novità in materia di IVA, tra cui:
• aliquota ridotta per i prodotti per l’alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto;
• aliquota ridotta per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile;
• riduzione dell'IVA applicabile al pellet;
• sgravio per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-Ue;
• estensione degli effetti della chiusura d’ufficio della partita IVA;
• versamento dell'IVA per l’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.

Aliquota ridotta per i prodotti per l’alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto
La disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, modifica la tabella A allegata al Dpr n. 633/72, in materia di aliquote IVA e, sopprime alla Parte II-bis, contenente l'elenco dei beni e servizi assoggettati all'aliquota ridotta del 5%, il n. 1-sexies relativo:
• al latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti malto per l'alimentazione dei lattati o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC190110 00);
• i pannolini per bambini;
• i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
La disposizione in esame, inoltre, interviene sulla tabella A, Parte III, concernente i beni e servizi soggetti all'IVA con aliquota del 10%:
• modificando il n. 65) che ricomprende ora il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, estratti di malto e le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
• aggiungendo un n. 114-ter) per assoggettare all'aliquota del 10% i pannolini per bambini.
Di conseguenza, l'IVA per i pannolini per bambini passa dal 5% al 10%, mentre, l'IVA per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli, vengono assoggettati all'aliquota ordinaria del 22%.

Aliquota ridotta per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile
La disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, modifica la tabella A allegata al Dpr n. 633/72, in materia di aliquote IVA e, sopprime alla Parte II-bis, contenente l'elenco dei beni e servizi assoggettati all'aliquota ridotta del 5%, il n. 1-quinquies) relativo:
• ai prodotti assorbenti ed ai tamponi per la protezione dell'igiene femminile, nonché alle coppette mestruali.
La disposizione in esame, inoltre, interviene sulla tabella A, Parte III, concernente i beni e servizi soggetti all'IVA con aliquota del 10%:
• aggiungendo un n. 114-bis) al fine di ripristinale l'aliquota sopra indicata per i prodotti assorbenti, i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e le coppette mestruali.

Riduzione dell'IVA applicabile al pellet
Nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta una disposizione che assoggetta ad aliquota IVA ridotta a 10% (in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%) la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Nel dettaglio, la norma in questione, stabilisce che le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. A tal proposito, si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio sopra citata, per l'anno 2023 il pellet era soggetto all'aliquota IVA del 10%.

Sgravio per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-Ue
Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattiva turistica italiana. La Legge di Bilancio 2024 riduce da 154,94 a 70,00 euro l'ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell'IVA, che può fruire dello sgravio dell'imposta previsto dall'art. 38-quater c. 1 Dpr 633/72 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE che acquistano beni destinati all'uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall'Unione.
Il nuovo limite monetario, applicabile alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024, prescinde dalla modalità di sgravio in concreto applicata, vale a dire in sede di cessione, con emissione di fattura senza applicazione dell'imposta, da scorporare dal prezzo di vendita oppure con rimborso successivo dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite un'apposita società intermediaria "tax-free".

Estensione degli effetti della chiusura d'ufficio della partita IVA
La Legge di Bilancio 2023, al fine di ostacolare l'evasione dell'IVA, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all'apertura delle partite IVA abusive, rese operative dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 156803/2023, prevedendone la chiusura d'ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Con la Legge di Bilancio 2024, il nuovo comma 15-bis.3 dell'art. 35 Dpr 633/72 stabilisce che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA abusive, rese operative dal provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell'attività.
In pratica, a seguito della comunicazione della chiusura della partita IVA, se l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, è possibile richiedere l'apertura di una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Si applica, in ogni caso, la sanzione di 3.000 euro di cui all'art. 11, comma 7-quater, del D.Lgs. 471/97.

Versamento dell'IVA per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano
Al fine di contrastare l'evasione dell'IVA relativa ai veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, la Legge di Bilancio 2024 estende il versamento dell'IVA con il modello F24 "Elementi identificativi" agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1 commi 9 e 9-bis DL 262/2006, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell'IVA dovuta sulla prima cessione interna deve essere effettuato utilizzando la predetta delega di pagamento con l'indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell'ammontare dell'IVA assolta.

Gli addetti del Servizio fiscale dell’Associazione sono a disposizione delle imprese aderenti per ulteriori chiarimenti.


‹ Torna all'elenco