DETASSAZIONE STRAORDINARI SOLO SE LEGATI A PRODUTTIVITA'

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 29 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministero del lavoro e l’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/09/2010 n.47E, facendo seguito alla risoluzione 83E/2010, hanno precisato che possono fruire dell’agevolazione consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 10% soltanto le prestazioni di lavoro straordinario legate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.


Infatti continua la nota, a differenza della formulazione originaria contenuta nel DL 93/2008 che agevolata il lavoro straordinario in quanto tale, la proroga per gli anni 2009 e 2010 riconosce lo sgravio soltanto se è possibile correlare lo straordinario ai parametri di produttività.


Il vincolo di correlazione sussiste sia in caso di straordinario  c.d. forfetizzato, reso dai dipendenti non vincolati all’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di straordinario. Fruiscono dell’agevolazione anche le prestazioni di lavoro supplementare e quelle rese in presenza di clausole elastiche nei part time.
La nota evidenzia anche che la correlazione tra lavoro straordinario e incremento di produttività deve essere provata dal datore di lavoro anche attraverso una dichiarazione con la quale l’impresa attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa stessa.


Detta dichiarazione serve anche per attestare che le prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni sono state rese per perseguire un incremento di produttività.

Ulteriori informazioni presso gli Uffici Confartigianato
 


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