DPR 151/2011: SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTI PREVENZIONE INCENDI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 25 ott 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 in materia di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, tale provvedimento, auspicato fortemente da Confartigianato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011è entrato in vigore lo scorso 7 ottobre 2011 .
Di seguito abbiamo realizzato una breve sintesi dei contenuti della norma ed uno specchietto riepilogativo degli obblighi e delle novità inerenti al D.P.R. in oggetto.
 
Ambito e finalità:
Il provvedimento individua le attività (contenute nell’Allegato I al D.P.R.) soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. e, nel contempo, regolamenta le procedure per le relative verifiche delle condizioni di sicurezza antincendio, sempre di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni).
Esclusioni:
Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, per le quali continua a vigere il disposto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999 (obbligo di redazione del “rapporto di sicurezza”).
 
Classificazione delle attività delle imprese:
Sono individuati tre distinti gruppi di attività economiche, denominati rispettivamente A, B e C, che tengono conto del settore di attività dell’azienda, dell’esistenza o meno di regole tecniche specifiche in materia antincendio (ovvero di un insieme di questi elementi) nonché della dimensione aziendale; si tiene infine conto della necessità di tutelare l’incolumità pubblica.
La suddetta triplice classificazione delle imprese è ispirata, ad ogni modo, ad un principio di proporzionalità, che si traduce in una disciplina differenziata e progressiva in termini di oneri adempimentali, tecnici ed amministrativi.
Valutazione dei progetti:
La novità più cospicua del provvedimento consiste sicuramente nel fatto che gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti sono stati graduati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare significativi rischi per la pubblica incolumità non vi è alcun obbligo di ottenere l’approvazione d’uno specifico progetto.
I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla “segnalazione certificata di inizio attività”, la SCIA e, per le attività di competenza dello “sportello unico”, ricadono nel “procedimento automatizzato” di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010.
Per le categorie di maggior rischio, B e C, invece, è necessario richiedere l’esame del progetto tramite apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Quest’ultimo, che può chiedere un’integrazione della documentazione entro 30 giorni, si pronuncia tassativamente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e controlli di prevenzione: Attività gruppi A e B
L’istanza per l’ottenimento del CPI (art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 139/2006) viene presentata prima dell’avvio dell’attività dell’impresa per mezzo di SCIA, cui va allegata apposita documentazione che dovrà essere individuata dal Ministero dell’Interno con apposito decreto, non ancora emanato (art. 2, comma 7) in attesa del quale è previsto (art. 11) che si applichino le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998 ad oggi in vigore.
Il provvedimento differenzia, quindi, le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi.
Per le attività di cui alle categorie A e B essi avvengono, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Se la situazione è conforme il Comando dei VV.F. competente non rilascia alcun provvedimento. Entro lo stesso termine, nel caso di anomalie ovvero di carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, il Comando competente per territorio emana un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività all’impresa, salvo che la stessa, ove ciò sia tecnicamente possibile, provveda entro 45 giorni a conformarsi alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione antincendio.
Attività gruppo C
Stanti le intrinseche caratteristiche di maggiore pericolosità per la pubblica incolumità delle attività ricadenti nel gruppo C, invece, in quest’ipotesi il Comando competente effettua sempre il controllo entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza, tramite visite tecniche.
Sempre entro lo stesso termine, nel caso di anomalie, il Comando adotta un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività all’impresa, salvo che la stessa, ove ciò sia tecnicamente possibile, provveda entro 45 giorni a conformarsi alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione antincendio.
Nel caso, invece, di esito positivo delle visite tecniche il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dalla visita stessa.
 
Obbligo di ripresentazione dell’istanza:
Nell’ipotesi di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’impresa interessata di avviare nuovamente le procedure previste ricorre solamente quando vi siano modifiche di lavorazione o nelle strutture, il cambio di destinazione dei locali dell’attività, variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti ovvero, più in generale, quando vi sia una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Rinnovo periodico della conformità antincendio:
Una positiva semplificazione burocratica la si ritrova nella richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio: il titolare dell’attività deve - ogni 5 anni - presentare una mera dichiarazione al Comando provinciale VV.FF. competente per territorio, comunicando l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza (corredandola di idonea documentazione).
Per talune attività, fra le quali ad esempio ricordiamo in particolare i Centri Elaborazione Dati (CED), sopra i 25 dipendenti la durata della conformità passa a 10 anni.
Ulteriori obblighi dei responsabili delle attività:
Il provvedimento stabilisce, a prescindere dal gruppo d’appartenenza dell’impresa, che il responsabile dell’attività è comunque tenuto ai seguenti obblighi (la cui cadenza temporale è stabilita dal Comando VV.F. competente):
·         Esecuzione di interventi di manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio (documentata con contrattispecifici);
·         Esecuzione di controlli e verifiche sui medesimi, al fine di collaudarne l’efficienza (documentata mediante apposito registro – vedi oltre);
·         Assicurazione di un’adeguata informazione antincendio connessa con la specifica attività, in particolare sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso d’incendio e su quelle da adottare in caso d’emergenza.
Delle suddetta attività il Datore di lavoro deve provvedere a redigere - e mantenere aggiornato - un apposito registro, reso disponibile nel caso di controlli dei VV.F. competenti.
Disciplina delle deroghe:
E’ ammessa la possibilità di deroghe alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sia quelle ricomprese nell’Allegato I al decreto sia quelle al di fuori di tale lista, laddove le attività stesse non consentano un’oggettiva integrale osservanza delle regole tecniche: in quest’ipotesi è necessario presentare apposita istanza di deroga.
Le modalità non sono state - tuttavia - ancora definite, ma verranno stabilite con apposito decreto ministeriale (art. 2, comma 7).
Competente alla ricezione dell’istanza è il Comando provinciale ma l’esame del merito è demandato al Comando regionale dei VV.F. competente per territorio, che si pronuncia entro 60 giorni.
Verifiche in corso d’opera e nulla osta di fattibilità:
Al fine di valutare con il Comando VV.F. competente la corretta impostazione ed esecuzione di opere ed attività in materia antincendio, il Decreto prevede la possibilità di richiedere verifiche tecniche da eseguirsi in corso di realizzazione dell’opera.Inoltre, per le attività che presentano maggiori rischi per la pubblica incolumità (gruppi B e C), vi è la possibilità chiedere al Comando VV.F. competente un esame preliminaredel progetto ed il rilascio di un apposito nulla osta di fattibilità.
 Periodo transitorio:
Il decreto in oggetto entra in vigore dopo l’ordinaria vacatio legis, il prossimo 7 ottobre 2011: necessita tuttavia, come sopra anticipato, di un ulteriore Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisca le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare.
Nelle more dell’emanazione del richiamato nuovo Decreto, quindi, si applicano integralmente - ai suddetti fini di istanza - i contenuti del Decreto Ministero dell’Interno 4 maggio 1998 (G.U. n. 104/1998). Sarà naturalmente cura dello scrivente Settore fornire tempestive informazioni sui tempi di pubblicazione (e sui contenuti) del D.M. mancante.
 
Inoltre, si applica il seguente schema di gestione del periodo transitorio:
·         Nuove attività (purché esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento): gli adempimenti prescritti dal provvedimento debbono essere svolti entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento.
·         Attività esistenti (alla data di entrata in vigore del provvedimento e già munite del Certificato Prevenzione Incendi): alla naturale scadenza del CPI è necessario procedere con gli adempimenti secondo il nuovo schema articolato in funzione dei tre gruppi A, B e C.
 
Inoltre, per le sole attività per le quali la durata della conformità passa a 10 anni, vige il seguente schema di rinnovo periodico dell’attestazione:
 

Certificato Prevenzione Incedi una tantum ante 1° gennaio 1988
Attestazione da rinnovare entro anni 6 dalla data di entrata in vigore del provvedimento
 
Certificato Prevenzione Incedi rilasciato dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1999
 
Attestazione da rinnovare entro anni 8 dalla data di entrata in vigore del
provvedimento
Certificato Prevenzione Incedi rilasciato dal 1° gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del provvedimento
Attestazione da rinnovare entro anni 10 dalla data di entrata in vigore del provvedimento
 

 
Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano ottenuto un parere di conformità secondo il DPR 37/1998, articolo 2, sono tenuti al rispetto degli adempimenti secondo il nuovo schema articolato in funzione dei tre gruppi A, B e C.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
 

Allegato trovate lo specchietto riepilogativo degli obblighi e delle novità inerenti al D.P.R. in oggetto.

 

Per ulteriori informazioni le imprese associate possono rivolgersi presso gli uffici del Settore Ambiente e Sicurezza di Confartigianato


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