DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE: ELIMINATA LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI, ECCO I DOCUMENTI DA CONSERVARE

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 04 nov 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


 

Con l’abolizione dal 14 maggio 2011, dell’invio con raccomandata al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara della comunicazione di inizio lavori, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di recupero edilizio delle case di civile abitazione, i contribuenti sono ora obbligati a conservare, ed esibire a richiesta degli uffici, molti dei documenti che in precedenza dovevano allegare alla domanda.
Questo il contenuto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.11.2011, avente a oggetto la semplificazione intervenuta con il Dl 13 maggio 2011 n.70, in merito alle detrazioni sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio, che prevede in sintesi di conservare:
-le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (con-cessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
-la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
-la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
-la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
-              -la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti.
Sono inclusi nell’elenco anche la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl, quando obbligatorio, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.
Devono, invece, essere indicati nella dichiarazione dei redditi o nel 730 i dati catastali dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal detentore (come l’inquilino), vanno indicati in Unico gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.

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