NUOVO CODICE APPALTI: LE PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER LE PICCOLE IMPRESE

News / Ufficio sindacale - lunedì 09 mag 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 è entrata in vigore il 19 aprile u.s. la nuova disciplina che riforma il Codice dei contratti pubblici e recepisce le Direttive europee in materia di appalti e concessioni.

L’intenso lavoro di sensibilizzazione, prodotto dall’azione di Confartigianato nel corso di tutto l’iter del decreto, così come in precedenza nel percorso parlamentare della legge delega, ha consentito di far meglio comprendere le motivazioni delle istanze del sistema e di orientare alcune scelte finalizzate a favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici.
 
Tra le misure più significative di interesse per le piccole imprese, segnaliamo le seguenti:
 
Suddivisione in lotti sia prestazionali che funzionali (art.51, comma 1)
Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
 
Pagamento diretto dei subappaltatori (art.105, comma 13)
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 
Anticipazione del 20% del prezzo (art.35 comma 18)
Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
 
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Procedura negoziata fino a 1 milione di euro (art.36, comma 2)
Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
 
Confermato il criterio del massimo ribasso fino a 1 milione di euro (art.95, comma 4)
Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
 
Ripristinato il tetto del 30% del subappalto (art.105, comma 2)
Durante la scrittura del testo, il legislatore aveva inizialmente ipotizzato la cancellazione del limite al subappalto, con il rischio di alimentare le cosiddette “scatole vuote”. Nella versione definitiva il tetto è stato fissato al 30%: lo stesso limite del Codice precedente che si riferiva però alla sola categoria prevalente mentre ora il tetto viene esteso “all’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
 
Rilascio dei CEL agli esecutori effettivi dei lavori (art.105, comma 22)
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
 
Rating di impresa (art.83 comma 10)
È istituito presso l'ANAC, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità ai fini della qualificazione delle imprese. Tale sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione mediante linee guida adottate entro tre mesi. I requisiti reputazionali tengono conto del rating di legalità rilevato dall’ANAC, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva.
 
Soccorso istruttorio (art.83, comma 9)
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. La stazione appaltante assegna un termine, non oltre i dieci giorni, perché siano regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare con il documento comprovante il pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione. Decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
 
Verifica della congruità (art.105, comma 16)
Viene riproposta la medesima formulazione contenuta all’art.118 comma 6 bis del vecchio Codice: “il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile”. Come rappresentato in sede di audizione, tale riproposizione appare incoerente con la nuova regolamentazione del DURC online messa a punto dal Ministero del Lavoro mediante il sistema interoperativo INPS-INAIL-CNCE e pertanto inapplicabile.
 
Come è noto, il legislatore ha stabilito di non emanare un Regolamento di attuazione al nuovo Codice dei contratti, passando da un regime di norme rigide a un sistema di “soft law”, affidando all’Autorità anticorruzione (ANAC) il compito di predisporre apposite linee guida di carattere generale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Le linee guida sono adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
 

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